Print Friendly, PDF & Email
Servizio Sindacale - referente: dott. Francesco Zanelli
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
17.03.2023 - lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO – OBBLIGO DI SPECIFICAZIONE DEI SINGOLI GIORNI DI ASSENZA – INSUSSISTENZA – SENTENZA 2 MARZO 2023, N. 6336

Un lavoratore, licenziato per superamento del periodo di comporto, ossia del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, dovuto dal datore al lavoratore ammalatosi, e definito dalla contrattazione collettiva, ha impugnato la decisione aziendale sostenendo l’insufficienza della motivazione esposta nella lettera di licenziamento, avendo l’impresa riportato, in essa, la sola indicazione del termine finale e del numero minimo complessivo dei giorni di assenza.

In via incidentale, va sottolineato come la Corte abbia condiviso la posizione del lavoratore, ritenendo che la semplice indicazione del termine finale del periodo di comporto non sia motivazione sufficiente: di conseguenza, nel caso di specie, il licenziamento è stato dichiarato viziato, per quanto, poi, il datore sia stato condannato solo alla corresponsione di un risarcimento a favore del lavoratore interessato.

In realtà, l’interesse della sentenza nasce dalla conferma, in essa contenuta, dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il datore di lavoro, nel caso del licenziamento per superamento del periodo di comporto, non è tenuto a specificare i singoli giorni di assenza. L’impresa, infatti, può adempiere all’obbligo di motivazione del licenziamento anche attraverso l’indicazione del numero complessivo di giorni di assenza per malattia registrato nell’arco del periodo di comporto definito, di norma, dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro.

In sostanza, ad avviso della Corte, la motivazione è idonea a indicare al lavoratore l’avvenuto superamento del predetto periodo anche se riporta il totale delle assenze per malattia, senza, quindi, l’obbligo di esposizione, da parte datoriale, dell’elenco delle singole giornate di assenza considerate ai fini del computo del comporto.

Viene, pertanto, confermato che al datore, per motivare il licenziamento, è sufficiente riportare indicazioni più complessive: per poter rispettare la previsione di cui all’art. 2 della Legge n. 604/1966, che prescrive l’obbligo in capo al datore di comunicazione dei motivi del licenziamento, è necessario la comunicazione di recesso evidenzi il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile.

Pertanto, viene confermata la posizione di ANCE Brescia per la quale la motivazione del licenziamento deve essere idonea a evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contenuta nel CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, dando, quindi, informativa al lavoratore del numero totale delle assenze verificate nel periodo indicato nell’art. 26, per gli operai, e 66 per gli impiegati.

Stante, però, la delicatezza del tema licenziamento, e la presenza di posizioni giurisprudenziali spesso contrapposte, consigliamo le associate, che avessero la necessità di gestire il superamento del comporto di un dipendente, di rivolgersi al Servizio sindacale di ANCE Brescia per l’opportuna assistenza.

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941