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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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25.08.2023 - lavori pubblici

D.L. ALLUVIONE È LEGGE – PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI IN VIGORE DAL 1 AGOSTO 2023

Ance Brescia comunica che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 177 del 31 luglio 2023, è stata pubblicata la legge 31 luglio 2023, n. 100, di conversione con modifiche del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023“.

Il provvedimento contiene misure in favore dei Comuni delle Regioni del centro Italia colpiti dall’alluvione del 1° maggio scorso, nonché previsioni, introdotte in sede di conversione, relative alla ricostruzione nei territori interessati.

Di seguito, le principali disposizioni in materia di affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici contenute provvedimento normativo, che entra in vigore dal 1° agosto 2023.

Articolo 5 – Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall’emergenza

L’articolo 5 del provvedimento in esame contiene misure finalizzate a consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali.

A tal fine, è istituito un fondo, denominato “Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica”, con una dotazione 20 milioni di euro per il 2023, finalizzato, tra l’altro, all’acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni.

Il comma 2, inoltre, stabilisce che, fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche interessate procedono all’acquisizione dei beni, servizi e lavori di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’UE. A tal fine, nei casi di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche possono derogare – per l’acquisizione di beni e servizi – all’utilizzo di strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (convenzioni Consip, mercato elettronico Pa e altri strumenti telematici).

Articolo 19 – Procedure di somma urgenza e di protezione civile

La disposizione ha introdotto, ai commi 1 e 2, una deroga all’articolo 229, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 36/2023, il quale stabilisce che le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia a partire dal 1° luglio 2023.

Infatti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (7 giugno 2023), in caso di somma urgenza relativa all’immediata esecuzione di lavori necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ( per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023) è stata consentita l’applicazione anticipata dell’all’articolo 140 del nuovo Codice dei contratti pubblici (su cui vedi sotto, FOCUS).

Inoltre, al comma 2, la norma ha previsto l’applicazione dell’articolo 140, commi 6, 7 e 11 agli appalti pubblici di lavori per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

In particolare, l’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel disciplinare le ordinanze di protezione civile, stabilisce che mediante queste si dispone, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine:

  1. a) all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento;
  2. b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
  3. c) all’attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

 

FOCUS – Articolo 140  del Dlgs. 36/2023 – Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

L’articolo 140 del nuovo Codice dei Contratti definisce le procedure di somma urgenza e protezione civile.

In particolare, la norma prevede che in circostanze di somma urgenza, chi fra il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità (comma 1).

L’esecuzione di tali lavori può essere affidata in forma diretta a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell’amministrazione competente (comma 2), il quale definisce il corrispettivo delle prestazioni ordinate consensualmente con l’affidatario (comma 3).

Fra le circostanze di somma urgenza vengono ricomprese anche quelle contenute all’articolo 7 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile), ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili (comma 6). Fino alla cessazione della circostanza di somma urgenza, che non può superare i quindici giorni dall’insorgere dell’evento, le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.

Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria (comma 7). La sussistenza dei requisiti è poi verificata dalla stazione appaltante entro un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento.

Infine, in occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24 del codice di cui al Codice della protezione civile, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici (comma 11):

  1. a) articolo 14, comma 12, lettera a),per consentire l’autonoma determinazione del valorestimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
  2. b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
  3. c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi, per consentirealle stazioni appaltantidi affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
  4. d) articolo 49per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea;
  5. e) articolo 108commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11,per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

 

Articolo 20-ter (Commissario straordinario alla ricostruzione)

L’articolo in commento è stato inserito nel corso della conversione del decreto in sede parlamentare. In particolare, il comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione per le aree interessate dall’alluvione del maggio 2023, in carica sino al 30 giugno 2024.

Per quanto di stretto interesse, il comma 7 prevede le funzioni del commissario straordinario, tra cui, in particolare, anche quella di provvedere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e), al coordinamento volto alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all’articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo (n.3 – lett. c)

Ai sensi del comma 8, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 7 il Commissario provvede anche a mezzo di ordinanze, che possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei princìpi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all’Autorità politica delegata per la ricostruzione.

 

Articolo 20-octies (Ricostruzione pubblica)

La norma, anch’essa introdotta in sede di conversione parlamentare del decreto, disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché dei beni del patrimonio culturale.

Il comma 1 demanda a provvedimenti adottati dal Commissario straordinario la disciplina dei finanziamenti per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori alluvionati e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi calamitosi.

Il comma 2 prevede che, con i medesimi provvedimenti del Commissario straordinario, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, vengano definiti e approvati:

  1. a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi calamitosi, con quantificazione di spesa e previsione di finanziamento;
  2. b) un piano speciale dei beni culturali danneggiati dall’alluvione, con quantificazione di spesa e previsione di finanziamento;
  3. c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici, in relazione alle aree colpite dagli eventi alluvionali, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica, nei limiti delle risorse specificatamente finalizzate allo scopo;
  4. d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree oggetto degli eventi calamitosi, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
  5. e) un piano speciale per le infrastrutture stradali, con l’individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo unico ANAS sulle risorse della contabilità speciale prevista all’articolo 20-quinquies.

Il comma 5 dispone che i soggetti attuatori degli interventi o i comuni, unioni di comuni e province interessate, trasmettano i progetti degli interventi al Commissario, il quale, ai sensi del comma 6, valutata la congruità economica, li approva e concede il contributo.

Dopo l’adozione del decreto di concessione del contributo, ai sensi del comma 8 il Commissario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori, al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

Al riguardo, il comma 10 prevede l’applicazione alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali, delle disposizioni in materia di governance del PNRR, contenute nella Parte II, titolo IV, del D.L. 77/2021.

Si tratta delle disposizioni degli articoli da 47 a 56-quater, recanti semplificazioni ed agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all’aggiudicazione e all’esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della disciplina speciale di cui all’articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge. Tale applicazione avviene, per espressa previsione della disposizione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica.

Il comma 13 stabilisce che, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario, restano fermi i compiti e le funzioni attribuiti ad altri Commissari straordinari.

 

Articolo 20-novies (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

Il comma 1 della previsione individua i seguenti soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali:

  1. a) le Regioni;
  2. b) il Ministero della cultura;
  3. c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  4. d) l’Agenzia del demanio;
  5. e) le Diocesi,limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano, previsti alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 20-octies del decreto-legge in esame, di importo inferiore a 5.382.000 di euro per gli appalti pubblici di lavori;
  6. f) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Per quanto di interesse, il comma 3 individua la società ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore, per gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate, rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall’art. 25, comma 2, lettera b) del Codice della protezione civile di cui al D. Lgs. n. 1/2018.

Il comma 4 dispone che relativamente agli interventi attribuiti alle diocesi in qualità di soggetto attuatore di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, o per i quali non si siano proposte le diocesi, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti attuatori.

Il comma 5 prevede che i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata, sia per l’affidamento della progettazione che per l’affidamento dei lavori. In tal caso, le modalità di attuazione sono disciplinate con ordinanza commissariale, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della cultura, al fine di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.

Il comma 6 consente al Commissario straordinario di avvalersi, previa convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici prevista dall’art. 1, commi da 162 a 170, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi, individuati nell’ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura.

Per ulteriori dettagli, si rinvia al testo del provvedimento in allegato.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti

 

Allegato: DL_Alluvione_(Testo_coordinato)


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