Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
24.11.2023 - lavoro

INAIL – MALATTIE PROFESSIONALI – AGGIORNAMENTO DELLE RELATIVE TABELLE – DECRETO MINISTERIALE 10 OTTOBRE 2023

Per l’individuazione delle malattie professionali, l’articolo 10 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ha introdotto, fra le altre previsioni, un sistema di adeguamento periodico delle tabelle delle malattie professionali allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ossia al Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Avvenuto aggiornamento delle tabelle recanti le malattie di origine professionale

Con Decreto 10 ottobre 2023, il Ministero del Lavoro, di concerto con quello della Salute, ha decretato la modifica e l’integrazione delle tabelle, da allegarsi al predetto D.P.R. a decorrere dal 19 novembre 2023, giorno successivo alla pubblicazione del Decreto interministeriale sulla Gazzetta Ufficiale.

Solo per completezza di informazione, ricordiamo che la precedente edizione delle tabelle era stata rilasciata con Decreto del 10 giugno 2014.

Effetti della modifica delle tabelle

La complessa e delicata normativa in materia di malattie professionali distingue fra le cd. “malattia tabellate” e quelle, per contro, delle cd. “non tabellate”.

Le prime sono tali se:

  • sono indicate nelle tabelle redatte da INAIL (una dedicata all’industria, l’altra predisposta avuto riguardo alle attività agricole);
  • sono provocate dallo svolgimento di una delle lavorazioni indicate dalle tabelle medesime;
  • vengono denunciate dal lavoratore nel rispetto del periodo massimo di indennizzabilità, ossia dell’arco temporale, decorrente dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse.

Va, quindi, evidenziato come la malattia sia da considerarsi di origine professionale se la sua causa risiede nell’esercizio di una lavorazione riconosciuta come rischiosa dalle suddette tabelle.

Poiché è, però, ammesso il concorso di cause extraprofessionali, qualora queste ultime non interrompano il nesso causale, ossia se esse sono, in potenza, capaci di produrre da sole l’infermità.
In sostanza, mentre elemento cardine per l’individuazione di un infortunio è l’occasione di lavoro, nel caso della malattia professionale, rileva anche il rapporto causale, o concausale, diretto, tra il rischio professionale cui è esposto il lavoratore e la malattia che lo stesso contrae a causa della predetta esposizione o dall’ambiente in cui la lavorazione stessa viene svolta.

L’introduzione del cosiddetto “sistema tabellare”, ha quindi consentito di sollevare il lavoratore dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia.

In sostanza, una volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, la legge prevede l’insorgenza di una presunzione circa l’origine professionale di quella malattia.

È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.

Ricordiamo da ultimo come la Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, abbia introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare e il principio della “presunzione legale d’origine” sono affiancati dalla possibilità, per il lavoratore, di denunciare anche malattie non presenti nelle tabelle di cui trattasi, ma con onere, in questo caso totalmente a carico del dipendente, di provare che la malattia, non tabellata, di cui egli è affetto è, comunque, di origine professionale, pur non ricorrendo una delle tre condizioni previste dalle tabelle.

 

Allegato: min-lav-dm-10-ottobre-2023


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941