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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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20.10.2023 - lavoro

INPS – APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO – CONTRIBUZIONE DAL 1° GENNAIO 2023 – INDICAZIONI APPLICATIVE – MESSAGGIO 17 OTTOBRE 2023, N. 3618

Le assunzioni di apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ossia per l’apprendistato di primo livello, effettuate dal 1° gennaio 2023 da imprese con un numero di addetti pari o inferiore a nove dipendenti, non sono più assistite dallo sgravio contributivo del 100% applicabile alle medesime assunzioni intervenute nel 2022.

L’Istituto, con messaggio 17 ottobre 2023, n. 3618, ha voluto ricapitolare e sottolineare il particolare regime contributivo che accompagna, comunque, la specifica tipologia contrattuale dell’apprendistato di primo livello.

L’INPS, in effetti, ricorda, in primis, come la contribuzione dovuta dai datori di lavoro con un numero di addetti pario inferiore a nove unità per l’apprendista di primo livello sia fissata secondo misure crescenti nel tempo, di seguito esposte:

  • primi 12 mesi del rapporto: 1,5%;
  • dal 13° al 24° mese: 3%;
  • dal 25° mese: 10%, ridotto, in realtà, al 5%, per effetto dell’intervento dell’art. 32, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il messaggio sottolinea, però, per completezza, come l’estensione, dal 1° gennaio 2022, delle tutele in materie di ammortizzatori sociali a tutte le tipologie di apprendistato, abbia comportato per le imprese, dalla data da ultimo rammentata, di farsi carico dei conseguenti obblighi contributivi anche verso la gli apprendisti di primo livello.

L’Istituto, nel rammentare come l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista sia pari al 5,84% per l’intera durata del rapporto e per l’anno successivo alla prosecuzione del rapporto al termine dell’apprendistato, l’Istituto precisa che anche l’aliquota datoriale, per l’anno da ultimo citato, resta quella agevolata, ossia il 5%, salvo che l’assunzione non riguardi lavoratori percettori di trattamento di disoccupazione e di integrazione salariale straordinario.

Il messaggio, guardando oltre le facilitazioni contributive mensili, conferma come i contratti di cui trattasi non siano soggetti alla disciplina del contributo di licenziamento e sono esonerati dal versamento di finanziamento della NASpI.

Nella parte finale del testo del messaggio, infine, INPS riporta la tabella che riporta i codici “TipoContribuzione” da utilizzare da parte dei datori di lavoro, che occupino un numero di addetti pari o inferiore a nove, per l’esposizione in UniEmens dei dati relativi agli apprendisti di primo livello.

Allegato: INPS_messaggio_3618_17_10_2023


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