Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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29.09.2023 - lavoro

INPS – INCENTIVO POSTICIPO PENSIONAMENTO – INDICAZIONI APPLICATIVE – COMMENTO ANCE – CIRCOLARE 22 SETTEMBRE 2023, N. 82

L’Inps, con la circolare in commento, ha fornito le istruzioni operative relative all’incentivo per la permanenza al lavoro di cui all’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023.

Le modalità attuative dello stesso sono state definite dal Decreto 21 marzo 2023, emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il MEF.

Nel dettaglio, il citato comma 286 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023), i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103”) possono, in alternativa al pensionamento anticipato, rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a proprio carico e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In tal caso, per il datore di lavoro viene meno ogni obbligo di versamento contributivo della predetta quota a carico del lavoratore a decorrere dalla prima scadenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile.

Se la facoltà di rinuncia al prepensionamento anticipato è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima (art. 1, comma, 3 del DM).

Il citato DM dispone che l’importo dei contributi non versati è interamente corrisposto al lavoratore ed è imponibile ai fini fiscali ma non ai fini contributivi (art. 1, comma 4, del DM).

Inoltre, la facoltà di rinuncia al prepensionamento anticipato può essere esercitata una sola volta ed è revocabile (art. 1, comma 6, del DM).

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del DM, la corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa in caso di:

  • conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità;
  • conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.

Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo in esame deve darne comunicazione all’Inps

Successivamente, l’Istituto provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, entro trenta giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria.

Il datore di lavoro, acquisita la suddetta certificazione, effettua gli adempimenti prescritti dal DM, e procede all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate, come illustrato nel prosieguo.

Infine, l’art. 2, comma 5, del DM, dispone che, in caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene applicata automaticamente e l’Inps ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro.

Con la circolare n. 82/2023, l’Inps ha provveduto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del DM, alla predisposizione delle istruzioni operative volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali dell’incentivo in esame.

Si riportano di seguito i profili di maggiore interesse illustrati dall’Istituto.

Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo

L’Inps ha ribadito che, se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

Laddove, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.

Relativamente alle domande di rinuncia all’accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile con prima decorrenza utile anteriore alla predetta data, l’Inps ha chiarito che è riconosciuta la facoltà di chiedere che la rinuncia esplichi effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

Tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

  • il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in esame. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
  • gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

L’Istituto ha altresì chiarito che la rinuncia produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di domanda presentata precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

In particolare, la facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di uno dei già citati casi di cessazione della corresponsione al lavoratore dei contributi non versati.

La facoltà di rinuncia ha effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore, sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli instaurati successivamente a tale data.

Variazione del datore di lavoro

Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata dall’Istituto anche sul nuovo rapporto di lavoro. In tali casi, l’Istituto ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”.

Come già riportato, la facoltà di rinuncia è altresì revocabile, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del citato DM. Sul tema, l’Inps ha precisato che, considerato che la facoltà di rinuncia può essere esercitata una sola volta nel corso della vita lavorativa, ne consegue che anche il diritto di revoca a tale facoltà è esercitabile una sola volta nel corso della vita lavorativa.

In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.

Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero

Con riferimento all’ambito soggettivo dell’incentivo, l’Inps ha chiarito che possono accedere all’incentivo in esame tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.

In particolare, l’incentivo in argomento si applica ai lavoratori dipendenti che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

  • siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile;
  • non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019;
  • non abbiano perfezionato il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.

Con riferimento alle domande di rinuncia all’accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile con prima decorrenza utile anteriore alla predetta data, è riconosciuta la facoltà di chiedere che la rinuncia esplichi effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

Nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’esonero dal versamento contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà in esame.

Condizioni di spettanza dell’esonero e compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’Inps ha chiarito che l’incentivo in argomento, sostanziandosi nell’abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

Inoltre, operando l’incentivo sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, esso non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, di conseguenza, non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

In sostanza, stante l’attuale normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l’incentivo in esame non rientra nella nozione di aiuto di Stato poiché consiste in un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

Effetti sui trattamenti pensionistici

Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo e non incidono sulla retribuzione pensionabile.

Al riguardo, l’Istituto ha precisato che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.

Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

Coordinamento con altri incentivi

In relazione al coordinamento con altri incentivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del DM, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua a essere riconosciuta, qualora prevista dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, l’Istituto ha chiarito che, qualora per il rapporto di lavoro stia trovando applicazione l’esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, convertito con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, l’incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell’esonero applicato, così determinando un abbattimento dell’accredito contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo.

Inoltre, l’incentivo al posticipo del pensionamento risulta applicabile contestualmente alle misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previste dalla legislazione vigente.

Infine, considerato l’articolo 1, comma 8, del DM, secondo cui, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero, l’Inps ha precisato che, nelle diverse ipotesi in cui per il rapporto di lavoro sia già previsto un abbattimento totale della quota di contribuzione a carico del lavoratore, l’incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.

Procedura di riconoscimento

Ai sensi dell’articolo 2 del DM il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all’Inps.

Dopo avere ricevuto la domanda di riconoscimento dell’incentivo al posticipo del pensionamento, l’Istituto verifica il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.

Entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, l’Istituto comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro l’accoglimento della stessa, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”.

Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.

Qualora la decorrenza dell’incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procede al recupero di quanto precedentemente versato tramite conguaglio.

Per le modalità di esposizione dei dati nel flusso UniEmens, rinviamo alla lettura del paragrafo 10 della circolare in esame.

Allegato: INPS_circ_82_22_settembre_2023

 


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