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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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04.01.2023 - lavoro

INPS – MISURE DI WELFARE AZIENDALE ADOTTATE DAL LEGISLATORE NEL CORSO DEL 2022 – INNALZAMENTO DELLA QUOTA ESENTE PER I FRINGE BENEFITS – BONUS CARBURANTE – PROFILI DI NATURA PREVIDENZIALE – MESSAGGIO 22 DICEMBRE 2022, N. 4616

Nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre tenere conto della norma contenuta nell’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/86 (cd. Testo Unico delle imposte sui Redditi, TUIR) secondo cui è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro. Il superamento del suddetto importo comporta l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, conseguentemente, l’assoggettabilità per l’intero valore al prelievo previdenziale e fiscale.

Innalzamento della quota di esenzione contributiva e fiscale per il 2022

Sulla materia di cui trattasi il legislatore è intervenuto, durante lo scorso anno, per innalzare con due distinti provvedimenti normativi, il predetto limite di esenzione, esclusivamente per il periodo d’imposta 2022, fino a un massimo di euro 3.000,00 e per ampliare le tipologie di beni o servizi erogabili, in tale ambito, al lavoratore.

In effetti, il legislatore ha incluso, per il solo anno 2022, tra i c.d. fringe benefit, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

L’Istituto nel commentare, con il messaggio qui in esame, gli interventi normativi registrati nel 2022 ha, innanzitutto, sottolineato come il suddetto innalzamento della soglia di esenzione rilevi anche ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale.

Bonus carburante

Inoltre, sempre nel corso del 2022, è stata riconosciuta ai datori di lavoro la possibilità di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

Tale possibilità, che si è tradotta nella specifica fattispecie del c.d. bonus carburante, ha costituito un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale prevista dal sopra citato articolo 51, comma 3.

Va rammentato che, anche in questo caso, comunque, se il valore del bonus riconosciuto al lavoratore risultasse, a fine anno, superiore a 200 euro, lo stesso concorrerà a formare il reddito nel suo importo complessivo e, pertanto, dovrà essere assoggettato interamente a tassazione ordinaria.

Indicazioni dell’Istituto

Sulla scorta del quadro normativo fino a qui delineato, l’Istituto ha emanato il messaggio in commento per specificare, innanzitutto, che, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultassero superiori ai rispettivi, già citati, limiti di esenzione previsti per il periodo d’imposta 2022 (ossia: 3.000 euro per i fringe benefit e 200 euro per il bonus carburante), il datore di lavoro è tenuto ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Inoltre, l’INPS ha specificato che, per quanto, nella determinazione dei limiti citati si debba tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro, in caso di superamento della soglia di esenzione prevista, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà, ai soli fini previdenziali, al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove va trattenuta anche l’IRPEF anche sul valore dei beni o dei servizi erogati dal precedente datore di lavoro).

Il messaggio, inoltre, precisa che, per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro dovranno attenersi alle indicazioni di seguito riportate:

  • portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefit e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d’imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe benefit) e superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno;
  • trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

Per contro, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti (3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante), il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

In tal caso, ossia laddove si renda necessario effettuare il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, i datori di lavoro potranno procedere alternativamente secondo quanto illustrato nel messaggio e di seguito, qui, sinteticamente riportato:

  • secondo le particolari modalità di compilazione della sezione UniEmens <VarRetributive>, riportate nel paragrafo 3.1 del messaggio, da replicare per ciascuna competenza del 2022 interessata da fringe benefit, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>.

Va, però, sottolineato come tale soluzione sia applicabile esclusivamente nella denuncia di competenza dicembre 2022;

  • secondo le modalità una tantum descritte nel paragrafo 3.2 del messaggio, ossia attraverso un flusso di variazione.

Per percorrere questa soluzione il datore di lavoro dovrà dichiarare, tramite il cassetto bidirezionale, di volersi avvalere della specifica procedura di recupero, utilizzando lo specifico oggetto “Fringe benefit fino a € 3000” e allegando un’apposita dichiarazione di responsabilità che attesti la corrispondenza fra quanto esposto in UniEmens e quanto erogato a titolo di fringe benefit.

Tale dichiarazione comporterà la generazione di un ticket che dovrà essere, poi, esposto nel flusso UniEmens, come specificato nel paragrafo 3.2 del messaggio, alla cui lettura rimandiamo.

Al riguardo va sottolineato come tale possibile soluzione sia applicabile esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio 2023 e febbraio 2023;

  • secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Tale modalità va utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non risultassero più applicabili.

Allegato: 01_02_Allegato


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