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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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23.02.2023 - lavoro

PNRR – PARI OPPOTUNITA’ DI GENERE E GENERAZIONALI – PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE – SUSSISTENZA – REQUISITI – TAR ABRUZZO 10 FEBBRAIO 2023, N. 75-

Il TAR Abruzzo, con la sentenza 10 febbraio 2023, n. 75, è stato chiamato ad esprimersi su una controversia relativa ad appalto di lavori finanziato con i fondi del PNRR la cui gara prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte a fine agosto 2022.

La ricorrente lamentava la mancata esclusione dell’impresa rivelatasi poi aggiudicataria dalla gara per non avere quest’ultima prodotto il rapporto biennale sulla situazione del personale, espressamente richiesto sia dall’art. 47, comma 2, d.l. 31.5.2021, n. 77 che dalle analoghe previsioni del bando.

Per contro, parte convenuta, ossia l’aggiudicataria, evidenziava come, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, cioè a fine agosto 2022, il proprio personale occupato ammontasse a 57 unità, ma dimostrava, da apposita documentazione esibita al momento del ricorso, come, in realtà, alla data del 31 dicembre 2021, ultimo giorno del biennio di riferimento del predetto rapporto, i propri occupati fossero 49: quindi, meno dei 50, richiesti dalla vigente normativa per l’obbligo di presentazione del già citato rapporto.

In sostanza, la controversia verteva sull’obbligatorietà, o meno, per l’aggiudicataria, di presentare il predetto rapporto, stante le due diverse situazioni occupazionali sopra brevemente descritte.

Al riguardo, va, innanzitutto, rammentato come l’art. 47 comma 2, del D.L. n. 77/2021, ha introdotto l’obbligatorietà della redazione di tale rapporto per le sole imprese che occupino più di 50 dipendenti

Il TAR adito ha, quindi, respinto il ricorso, statuendo come la disposizione di cui trattasi introduca uno specifico onere in capo agli operatori economici – a cui si ricollega, per il caso di inottemperanza, una espressa causa di esclusione dalla procedura di gara – che vede come destinatari non la generalità dei partecipanti alla gara bensì i soli concorrenti tenuti alla redazione del rapporto.

Ad avviso del giudicante, in base alla serie di rinvii testualmente presenti nella norma di riferimento, il biennio da considerare per la predisposizione del rapporto biennale sulla situazione del personale è quello relativo all’annualità 2020-2021 e, pertanto, la situazione del personale maschile e femminile deve essere riferita all’ultimo giorno di tale biennio, cioè al 31 dicembre 2021.

Di conseguenza, applicata tale posizione interpretativa alla procedura di gara in esame, il Collegio ha rilevato che, ai fini della esatta individuazione degli operatori tenuti alla redazione del rapporto, occorre prendere a riferimento il biennio 2020-2021 fotografando la situazione del personale al 31 dicembre 2021 e non alla data di formulazione dell’offerta, come invece asserito da parte ricorrente.

Pertanto, secondo i giudici amministrativi abruzzesi, l’aggiudicataria, pur avendo dichiarato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara un numero di dipendenti pari a 57, non era tenuta alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale, atteso che alla data del 31 dicembre 2021 occupava solo 49 lavoratori.

La sentenza in commento, pur essendo la prima, a quanto consta, sul punto, rappresenta una conferma dell’interpretazione seguita da ANCE Brescia nella consulenza quotidiana sulla questione oggetto della controversia qui brevemente esaminata.

Sarà, comunque, cura del Servizio Sindacale mantenere monitorata l’eventuale evoluzione giurisprudenziale ed informarne le imprese associate, stante la potenziale delicatezza della materia ad essa sottesa.

 


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