SISMABONUS ACQUISTI ANCHE FRA SOCIETÀ CON GLI STESSI SOCI
OK al Sismabonus acquisti se la società acquirente delle unità immobiliari antisismiche ha gli stessi soci, o alcuni dei soci, della società venditrice. Lo stesso vale anche in presenza di altro tipo di collegamento societario tra le parti della compravendita. Confermato che non ci sono limiti al numero delle nuove unità acquistabili, e che queste possono essere sia di tipo residenziale che produttivo.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.398 del 27 luglio 2023, ad un’istanza d’interpello relativa all’applicabilità del Sismabonus acquisiti, ossia della detrazione IRPEF/IRES del 75%-85% calcolata sul prezzo di vendita, a seconda che l’intervento di demolizione e ricostruzione abbia consentito il passaggio ad 1 o 2 classi di rischio sismico inferiori, sempre nel limite di 96.000 euro, per l’acquisto di unità immobiliari nelle zone sismiche 1, 2 o 3, poste in fabbricati demoliti e ricostruiti, cedute da imprese di costruzione entro 30 mesi dalla fine dei lavori (cfr. art.16, co.1-septies, del D.L. 63/2023, convertito in legge 90/2013).
Nel caso di specie, la società che ha effettuato la demolizione e ricostruzione del fabbricato chiede se possa cedere tutte le unità ricostruite ad un’unica società acquirente, con la quale può esistere un rapporto di collegamento societario (società controllata – art.2359, co.3 cc), oppure si verifica l’appartenenza dei soci, in tutto o in parte, sia alla società venditrice che al futuro acquirente. Inoltre, le nuove unità antisismiche verranno destinate ad uso turistico.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 398/2023 chiarisce che il Sismabonus acquisti è applicabile, per la società acquirente, anche in presenza di un collegamento o rapporto societario con l’impresa venditrice.
Ciò nel presupposto che la disciplina dell’agevolazione non individua nessuna specifica caratteristica del soggetto acquirente, tenuto conto che il beneficio, volto a promuovere la messa in sicurezza di tutti gli edifici (abitazioni e non) deve avere la più ampia applicazione possibile, sempre in coerenza con le norma di riferimento.
Inoltre, nella stessa pronuncia l’Amministrazione finanziaria ribadisce due ulteriori aspetti:
- non esistono limitazioni, dal punto di vista normativo, rispetto al numero degli immobili acquistabili da uno stesso soggetto, che può beneficiare del Sismabonus acquisti per l’acquisto di più unità immobiliari (cfr. la Risposta n.57/2022).
Nel caso di specie, quindi, tutte le nuove unità ricostruite possono essere comprate dalla stessa società, nel limite di spesa di 96.000 euro riferito a ciascuna unità abitativa e alle sue pertinenze, unitariamente considerate;
- sotto il profilo della destinazione d’uso, il beneficio spetta per l’acquisto di unità sia residenziali che produttive, tenuto conto che la tipologia dell’unità immobiliare acquistata è irrilevante ai fini dell’applicabilità del Sismabonus acquisti (cfr. la Risposta 556/2021). Possono, quindi, essere acquistate con il beneficio anche unità immobiliari destinate “ad uso turistico”.
La pronuncia va valutata favorevolmente e deve essere tenuta in debita considerazione per tutte le operazioni di demolizione e ricostruzione in corso, al fine di smobilizzare il realizzato anche con vendita in blocco a soggetti societari. Resta fermo, ovviamente, che, in base ai termini attuali, i rogiti vanno comunque stipulati entro il 31 dicembre 2024.
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