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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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18.03.2024 - sicurezza

CORTE DI CASSAZIONE – REDAZIONE DVR – MANCATA INDICAZIONE DI UN RISCHIO SPECIFICO – RESPONSABILITA’ DEL DATORE – SENTENZA 29 GENNAIO 2024, N. 3405

Un datore di lavoro è stato condannato perché è risultato che, in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, avesse omesso di prevedere nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la specifica procedura lavorativa dello smontaggio di carroponti e taglio delle travi, nonché di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione atte a garantire la sicurezza del lavoro da svolgere.

In particolare, durante l’esecuzione di tali fasi lavorative, purtroppo, un dipendente di tale azienda era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, rivelatosi mortale.

Il datore è stato, quindi, condannato sia in primo che in secondo grado per i reati di cui agli artt. 113 e 589 Codice penale (rispettivamente: cooperazione in delitto colposo e omicidio colposo).

In entrambe le pronunce di merito, è stato accertato come, al di là dell’aspetto formale, il datore di lavoro non avesse adottato un DVR adeguato, nonostante ne avesse un preciso obbligo di legge.

In effetti, è risultato che quello esistente era stato redatto dal consulente aziendale alla sicurezza senza che risultasse alcun accenno alla lavorazione inerente allo smontaggio del carroponte, per quanto tale lavorazione non fosse stata mai svolta, prima di allora, dall’Azienda di cui trattasi.

Avverso la sentenza di secondo grado, il datore coinvolto dalla vicenda ha proposto ricorso in Cassazione, ma i Giudici della Corte hanno confermato la posizione espressa nei primi gradi di giudizio.

In effetti, anche la sentenza di legittimità ha riconosciuto come pacifico il fatto che il datore di lavoro sia tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il DVR previsto dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81/08, nel quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L’eventuale conferimento a terzi dell’incarico di redazione del predetto DVR non esonera il datore dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e la completezza, oltre che dal compito di procedere all’informativa verso i lavoratori circa i rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata.

La sentenza conclude ribadendo che, comunque, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal DVR, così sopperendo, sotto il profilo prevenzionistico, all’eventuale omissione formale derivante dalla mancanza nel testo del medesimo DVR del rischio specifico.

Pertanto, nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici, la responsabilità del datore che ha condotto alla sua condanna ha trovato fondamento nella mancata rielaborazione della valutazione dei rischi, anche se la conclusione cui pervengono le sentenze secondo le quali sarebbe stata sufficiente per la prevenzione dell’infortunio pare semplicistica e fin troppo schematica.

La sentenza della Cassazione è interessante perché ribadisce come necessaria un’attenzione da parte del datore (o dei suoi consulenti in materia di sicurezza) all’aggiornamento del DVR in occasione di significative modifiche del processo produttivo (come nel caso di specie) o della organizzazione del lavoro che impattino sui profili della salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Ricordiamo, infine, che analogo aggiornamento va effettuato in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, come esplicitato dall’art. 29, comma 3, del Decreto legislativo 81/2008.

 

 


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