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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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11.03.2024 - lavoro

DECRETO FLUSSI – ISTRUZIONI PER L’INVIO DELLE DOMANDE DI NULLA OSTA – CIRCOLARE MINISTERIALE CONGIUNTA 29 FEBBRAIO 2024, N. 1695

I Ministeri, rispettivamente, dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo hanno emanato la circolare congiunta 29 febbraio 2024, n. 1695, relativa al Decreto Flussi 2023-2025 (DPCM 27 settembre 2023) e al successivo DPCM 19 gennaio 2024, recante il differimento dei termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024.

La circolare, il cui testo è allegato alla presente, riporta ulteriori istruzioni operative rispetto alle indicazioni già fornite con la circolare interministeriale n. 5969/2023 (v. Newsletter settimanale ANCE Brescia n. 43 del 6 novembre 2023) in ordine all’inoltro delle richieste di nullaosta al lavoro per i flussi 2024.

Per quanto di interesse delle imprese, la circolare fissa le date per la presentazione delle domande.

In effetti, le istanze potranno essere inviate, accedendo a https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm, dalla sezione “Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024”, in via definitiva, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere:

  • ­ dalle ore 9:00 del 18 marzo 2024 per gli ingressi inerenti i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
  • ­ dalle ore 9:00 del 21 marzo 2024 per gli ingressi inerenti gli altri lavoratori subordinati non stagionali;
  • ­ dalle ore 9:00 del 25 marzo 2024 per gli ingressi inerenti i lavoratori stagionali.

In particolare, la circolare conferma che i Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti, sono:

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

L’elenco dei Paesi con i quali nel corso del triennio entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).

Per l’anno 2024, per gli ingressi in Italia per lavoro, è disponibile, nell’ambito dell’applicativo reperibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm, accessibile tramite SPID o CIE, la sezione di precompilazione dei moduli di domanda (denominata “Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024”) , fruibile nelle giornate ed orari seguenti:

  • ­ dal 29 febbraio dalle ore 13.00 alle 20.00 fino al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
  • ­ il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
  • ­ il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
  • ­ il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
  • ­ dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
  • ­ il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote. Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.

La circolare congiunta ricorda, comunque, che, nella fase di compilazione e di inoltro delle domande, è offerta assistenza tecnica agli utenti attraverso un servizio di help desk, fruibile nei medesimi orari di operatività dell’applicativo, e raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.

Istanze presentate nel 2023 e non accolte per esaurimento delle quote disponibili

I Ministeri confermano che, nell’ipotesi di istanza di nulla osta al lavoro subordinato regolarmente presentata per i flussi 2023, ai sensi degli articoli 22 e 24 del TUI e non accolta dallo Sportello Unico competente per mancanza di quote disponibili, è possibile il rinnovo della domanda a valere sui flussi 2024 con la presentazione della medesima documentazione.

Nel merito, la circolare precisa che:

  1. a) la prevista verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, che il datore di lavoro deve effettuare presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati non stagionali (art. 22, co. 2 del T.U.I), è da intendersi assolta qualora, a parità di mansione e profilo lavorativo richiesto, sia già stata realizzata per un’istanza presentata a valere sui flussi 2023 di cui al DPCM 27.09.2023. Il datore di lavoro potrà allegare all’istanza di nulla osta al lavoro, a valere sui flussi 2024, la medesima certificazione;
  2. b) il documento di asseverazione, rilasciato ai sensi dell’art. 24-bis T.U.I. dai professionisti/organizzazioni datoriali, in caso di esito positivo delle verifiche dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all’art. 30 bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1998, già allegato all’istanza di nulla osta al lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato, anche nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria) per le richieste relative all’anno 2023, può essere utilizzato anche per i flussi 2024 in riferimento allo stesso numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro.

Prenotazione della quota e sua conferma – Modalità

Viene quindi precisato che il sistema SPI 2.0 prevede un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche relative agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non (con eccezione delle quote previste per conversione di permessi di soggiorno in lavoro il cui impegno definitivo sarà effettuato dall’Ispettorato territoriale del lavoro al momento del rilascio del relativo parere) che, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel click day), rientrano nell’ambito del numero di quote previste a livello provinciale per singolo modello.

Viene confermato che l’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà:

  • ­ all’acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza;
  • ­ ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I..

Al ricorrere delle suddette ipotesi il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI.

Inizio dell’attività lavorativa del cittadino extracomunitario e comunicazione obbligatoria

Viene quindi rammentato che, ai sensi dell’articolo 22, comma 6-bis del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa. In tal caso le associazioni datoriali, ovvero il singolo datore di lavoro dovranno provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.

Nel caso in cui, invece, l’assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell’assistenza familiare. Copia di detta comunicazione verrà consegnata al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Per le assunzioni del settore dell’assistenza familiare il datore di lavoro dovrà, invece, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS anche in fase di stipula del contratto presso lo Sportello Unico.

Allegato: Circolare 


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