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Servizio Ambientale - referente: ing. Andrea Piccinali
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06.05.2024 - ambiente

DL PNRR: CONVERTITE IN LEGGE LE SEMPLIFICAZIONI SULLA VIA

È stata pubblicata sulla GU del 30 aprile 2024 la Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del Decreto legge n. 19/2024 – c.d. PNRR, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, tra cui alcune in materia ambientale.

La legge di conversione ha confermato la modifica all’art. 25, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (C.d. Codice dell’Ambiente), contenuta nell’art. 12 comma 14 del Decreto legge PNRR, con cui vengono introdotte semplificazioni ai provvedimenti di valutazione dell’impatto ambientale (VIA).

Nello specifico, vengono previste particolari tempistiche rispetto:

  • alla richiesta di proroga della VIA, su istanza del proponente: che deve avvenire entro 120 giorni prima della scadenza del provvedimento.
  • alle risposte dell’autorità competente: la quale ha 15 giorni, a partire dalla presentazione della istanza, per verificare la completezza della documentazione e, eventualmente, per richiedere integrazioni, concedendo un termine non superiore a trenta giorni.
  • al procedimento di concessione della proroga stessa: se il proponente non provvede a presentare le integrazioni richieste entro il termine o se da una nuova verifica la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata e l’Autorità competente procede all’archiviazione.

In sintesi, sulla base della nuova formulazione dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. 152/2006, qualora l’istanza di proroga della VIA venga presentata almeno 120 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento rimane valido sino alla pronuncia dell’Autorità competente.


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