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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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30.07.2024 - lavoro

INPS – CIGO – EMERGENZA CLIMATICA – ULTERIORI INDICAZIONI – MESSAGGIO 26 LUGLIO 2024, N. 2736

L’INPS ha pubblicato un messaggio con cui ha voluto riassumere, in considerazione dell’ondata di caldo e di alte temperature che si sta verificando sul territorio nazionale, le indicazioni sulle modalità di richiesta di Cassa integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per eventi meteo legati al caldo.

Per l’impatto che l’emergenza climatica può avere sulla sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro e, quindi, in particolare, per le imprese edili, evidenziamo, di seguito, i principali passaggi del messaggio da poco emanato.

Alte temperature integrabili se superiori ai 35° C

L’Istituto ricorda che in caso di domanda derivante da “evento meteo” per “temperature elevate” la CIGO può essere riconosciuta laddove le suddette temperature siano superiori ai 35°C.

Al riguardo, l’INPS rimanda, pur non citandole, a precedenti indicazioni diramate dall’Istituto, in occasione di situazioni simili: il richiamo è, di certo, al messaggio 20 luglio 2023, n. 2729 e alla successiva circolare 3 agosto 2023, n. 73, alla cui lettura rimandiamo, con il commento redatto da ANCE Brescia, per una migliore completezza nelle informazioni utili per le determinazioni aziendali.

Possibile la CIGO anche per temperature percepite – Casistiche

L’Istituto precisa che, anche in caso di temperature inferiori rispetto ai citati 35°C, la domanda di CIGO può essere accolta avuto riguardo alla temperatura “percepita“, in quanto quest’ultima risulta più elevata di quella reale e, quindi, crea una potenziale fonte di disagio, se non addirittura di pericolo, per il lavoratore.

Nello specifico, il messaggio riconduce tale situazione alle lavorazioni all’aperto, ossia quelle svolte in luoghi non proteggibili dal sole oppure caratterizzate da uso di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, acuendo la situazione di disagio del lavoratore. La stessa situazione, peraltro, può essere provocata dalla necessità di utilizzo di caschi, tute o altri strumenti di protezione che contribuiscono a far percepire al lavoratore una temperatura più alta di quella reale.

Poichè la domanda di CIGO può essere accolta, quindi, non solo alla luce della valutazione della temperatura ma anche della tipologia di attività svolta dall’impresa e delle condizioni operative dei lavoratori, diventa opportuna la predisposizione di una relazione tecnica dettagliata che sia redatta in modo completo; in altri termini, essa deve permettere all’Istituto di cogliere le suddette condizioni di lavoro in modo da poter addivenire a una completa valutazione del motivo dell’istanza aziendale.

Anche per quanto concerne le lavorazioni al chiuso, il messaggio lascia aperta la possibilità di un ricorso alla CIGO percorribile quando le lavorazioni non possano beneficiare, per motivi non imputabili al datore o per circostanza comunque imprevedibili, di sistemi di raffreddamento o di ventilazione.

Cassa Integrazione e ordinanza di Pubblica Autorità che contrasti l’emergenza caldo

Nel caso, invece, di emanazione di un provvedimento della Pubblica Autorità che provi a contrastare le ondate di alte temperature, il messaggio conferma la possibilità, per i datori di lavoro, di accedere all’integrazione salariale per la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

Il messaggio specifica, in questa ipotesi, come diventi fondamentale indicare nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza di cui trattasi, senza, peraltro, doverne allegare il testo.

L’INPS precisa che l’intervento sarà autorizzato per i periodi e le fasce orarie di sospensione o riduzione dell’attività indicate nei provvedimenti della Pubblica Autorità.

Resta, peraltro, ferma la possibilità di chiedere CIGO con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Al riguardo, l’Istituto chiarisce che non è, comunque, possibile presentare due distinte domande, per gli stessi lavoratori e per eventi anche solo parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “ordine di pubblica Autorità” e l’altra per “evento meteo”.

Tuttavia, il messaggio consente il riconoscimento della Cassa per le giornate caratterizzate dall’evento meteo comprese in periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione dei lavori disposti da pubbliche Autorità a fronte di ondate di caldo eccessivo.

In questo caso, il datore dovrà aver cura di attestare nella relazione tecnica di aver dovuto ridurre o spendere l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate e di riportare nella relazione stessa gli estremi dell’ordinanza adottata dalla Pubblica autorità, anche qui senza doverne allegare il testo.

Altre indicazioni

Il messaggio conferma alcune altre indicazioni circa la non necessità, per l’accesso all’intervento di CIGO, dell’anzianità aziendale di almeno 30 giorni per il lavoratore interessato, e l’esonero per l’impresa dal versamento del contributo addizionale per le causali qui in esame.

Ricordiamo, inoltre, che, visto quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, il limite di utilizzo della CIGO pari a 52 settimane nel biennio non trova applicazione relativamente agli interventi CIGO determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese dei settori edile e lapideo (v. Newsletter settimanale ANCE Brescia n. 29/2024 del 29/07/2024)

Posizione di ANCE Brescia

Viste le richiamate aperture interpretative offerte dall’INPS, l’utilizzo della CIGO nel fronteggiare le alte temperature in cantiere può rappresentare uno strumento aziendale utile per proteggere la salute dei lavoratori e rispettare le normative vigenti.

Il Decreto Legislativo 81/2008 impone, infatti, ai datori di lavoro di garantire condizioni di lavoro sicure e salubri. La CIGO può, quindi, essere utilizzata per adempiere a questo obbligo in situazioni eccezionali come le attuali ondate di caldo, in quanto permette di sospendere temporaneamente l’attività lavorativa, riducendo i rischi per la salute dei lavoratori, derivanti dalle anomale ondate di calore.

Stante la centralità della relazione tecnica da allegare alla domanda, consigliamo, da ultimo, le imprese a prendere contatto con il Servizio sindacale di ANCE Brescia per la stesura del testo nonché per ogni ulteriore supporto si renda necessario nella predisposizione dell’istanza da presentare all’Istituto.

Allegato: Circolare CIGO Caldo 2024

 


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