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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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29.04.2024 - lavoro

INPS – CONGEDO PARENTALE – INDENNITA’ ECONOMICA – ELEVAZIONE DELL’IMPORTO – MISURA E LIMITI TEMPORALI – MODALITA’ APPLICATIVE – CIRCOLARE 18 APRILE 2024, N. 57 

La Legge di Bilancio 2024 ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, disponendo l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità per un’ulteriore mensilità do parentale da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Con la circolare qui in commento, l’INPS ha inteso fornire le relative istruzioni di carattere amministrativo e operativo: di particolare interesse, per le imprese edili, quelle riguardanti i lavoratori dipendenti del settore privato.

Decorrenza della nuova disposizione

La circolare ricorda come la previsione normativa in discorso interessi esclusivamente i genitori che terminano il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Ne consegue che il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale, indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D. Lgs. n. 151/2001, oppure, di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo Decreto legislativo.

Considerato, inoltre, che l’ulteriore mese di congedo parentale, indennizzato nelle misure sopra riportate, spetta solo ai lavoratori dipendenti, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre, in quanto la legge di Bilancio 2024 si riferisce soltanto alla fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti: per contro, rileva, invece, nel caso di specie, il termine finale del congedo di paternità.

Sul punto, comunque, la circolare è corredata da una serie di esempi, alla cui lettura rimandiamo.

Platea dei destinatari

La circolare chiarisce che l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando, quindi, escluse tutte le altre categorie di lavoratori quali, a titolo esemplificativo, gli autonomi oppure i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS.

Di conseguenza, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% (80% per l’anno in corso) spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

Misura dell’elevazione dell’indennità

Come sopra già anticipato, la modifica normativa innalza, dal 30% al 60% della retribuzione, l’importo dell’indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

– tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;

– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

– tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Desta perplessità l’assenza di riferimenti, nella circolare, all’invio della domanda, in copia, anche all’impresa datrice di lavoro: l’adempimento, però, pare ovvio, sia per il riconoscimento della misura maggiorata dell’indennità spettante all’interessato che al fine della giustificazione dell’assenza, come previsto dall’art. 98 del vigente CCNL per i dipendenti di imprese edili e affini, secondo cui il lavoratore è tenuto a comprovare il motivo delle proprie assenze dal lavoro.

Elevazione dell’indennità per un ulteriore mese di congedo parentale

La circolare sottolinea come la già citata modifica normativa non aggiunga un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma comporti l’elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.

Tale elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i sei anni di vita del minore.

L’elevazione dell’indennità per il mese ulteriore si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari ed è da fruire, in questo caso, entro sei anni dall’ingresso in famiglia, restando, comunque, anche in questo caso, il limite invalicabile del compimento della maggiore età.

L’INPS precisa che la suddetta elevazione interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

Nella circolare, l’Istituto sottolinea, inoltre, che l’ulteriore mese indennizzato è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

Da ultimo, la circolare chiarisce che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal nuovo testo dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Compilazione del flusso UniEmens

La circolare qui in commento contiene, al paragrafo 5, le indicazioni operative per la corretta compilazione del flusso UniEmens, alla cui lettura rimandiamo, stante la chiarezza dell’esposizione fattane dall’Istituto.

Allegato: Articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024)


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