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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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29.01.2024 - lavoro

INPS – FRINGE BENEFIT – PERSONALE CESSATO CON DIRITTO ALLA PENSIONE NEL 2023 – COMUNICAZIONE ALL’INPS – MESSAGGIO 4 GENNAIO 2024, N. 32

L’INPS, con messaggio 4 gennaio 2024, n. 32 fornisce le indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2023 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.

In particolare, l’Istituto ricorda che l’articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR), prevede che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.

Per il solo anno d’imposta 2023, l’articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (c.d. Decreto Lavoro), in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, ha innalzato da 258,23 euro a 3.000,00 euro il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati ai soli lavoratori con figli che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n°31/2023 del 07/08/2023).

Alla luce di tale disciplina, l’INPS chiarisce che, qualora dette somme o valori a titolo di fringe benefit e di stock option vengano corrisposti ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione nel corso dell’anno d’imposta di percezione degli stessi, l’Istituto stesso è chiamato a svolgere le attività di sostituto d’imposta sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro. L’INPS precisa, inoltre, che per i citati compensi vale il principio di cassa allargato, per cui, qualora erogati entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui si riferiscono, gli stessi rientrano nell’anno d’imposta precedente.

Pertanto, al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare entro e non oltre il 21 febbraio 2024 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2023 al personale cessato dal servizio.

L’INPS specifica che la trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica. I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per l’invio dei dati dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica”. Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni: – acquisizione di una singola comunicazione; – gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; – invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti; – ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare; – visualizzazione del manuale di istruzioni.

Allegato: Inps_Messaggio_numero_32_del_04-01-2024


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