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24.06.2024 - lavoro

INPS – TASSO DI INTERESSE DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO – VARIAZIONE MISURA – RICADUTE SU SOMME AGGIUNTIVE IN CASO DI EVASIONE O OMISSIONE CONTRIBUTIVA – CIRCOLARE 11 GIUGNO 2024, N. 71

A fronte della decisione del 6 giugno 2024 della Banca Centrale Europea di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, a decorrere dal 12 giugno u.s., è pari al 4,25%, l’INPS ha segnalato come tale variazione incida sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

Con circolare 11 giugno 2024, n. 71, l’Istituto, in esito alle modifiche intervenute, ha, quindi, comunicato che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 10,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 giugno scorso.

Allo stesso tempo, l’Istituto chiarisce che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedente non subiranno modificazioni.

 

La circolare, inoltre, specifica che, sempre a decorrere dal 20 settembre u.s., l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi è pari al tasso del 10,25% annuo.

 

L’Istituto precisa che, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, tale nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.

 

La decisione della Banca Europea comporta la variazione anche della misura delle sanzioni civili. Di conseguenza, la circolare comunica che, nel caso di mancato o ritardato contributo di contributi o premi, tale misura è pari, sempre dal 20 settembre u.s., al 9,75% in ragione d’anno.

Resta, comunque, ferma, in caso di evasione contributiva, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Da ultimo, la circolare conferma come, nella diversa ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, la predetta sanzione civile sia calcolata in ragione del tasso del 9,75% annuo, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori.

Allegato: IN‌PS_Circ_71_11_06_2024


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