Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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29.01.2024 - lavoro

LEGGE DI BILANCIO – INNALZAMENTO SOGLIA ESENZIONE FRINGE BENEFIT – DETASSAZIONE PREMI PRODUTTIVITA’ – LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40, è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” che ha previsto, fra le altre misure legate alle riduzione del cuneo fiscale, la ridefinizione del limite di esenzione di beni e servizi ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, e la conferma della tassazione agevolata dei premi di risultato.

 

Soglia di esenzione dei fringe benefits (art. 1, commi 16 e 17)

In particolare, la norma, per il periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, ha innalzato a 1.000 euro (anziché 258,23 euro) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorrono a formare il reddito. Inoltre, vengono ricondotte a tale limite anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati), che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. Tale limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

La norma specifica che i datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione in commento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Detassazione premi produttività (art. 1, comma 18)

Viene confermata la riduzione al 5%, anche per il 2024, dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premio di risultato o di partecipazione agli utili di impresa, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel limite di 3.000 euro lordi, per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito alle misure sopra esposte, non appena rese disponibili dai competenti istituti.


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