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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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12.02.2024 - sicurezza

MINISTERO DEL LAVORO – SORVEGLIANZA SANITARIA – OBBLIGO DI VISITA MEDICA DOPO ASSENZA PROLUNGATA – CONDIZIONI – INTERPELLO 6 FEBBRAIO 2024, N.1d

Al Ministero del Lavoro è stato chiesto di chiarire se un lavoratore, anche se non esposto ad alcun rischio lavorativo derivante da fattori chimici, biologici, meccanici o dall’uso di video terminali, debba essere visitato dopo i sessanta giorni di assenza per malattia.

Il quesito, posto da un’importante Università italiana, prende le mosse dall’art. 41 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo cui, in caso di assenza superiore a sessanta giorni consecutivi, di un dipendente per motivi di salute, è obbligo del datore sottoporre l’interessato a una visita medica precedente la ripresa del lavoro al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Per la collocazione sistematica della norma, tale visita rientra all’interno della sorveglianza sanitaria, ossia compone l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

In sostanza, il quesito posto al Ministero mirava a ricevere chiarimenti in merito all’obbligo, o meno, di effettuazione della visita medica il dipendente in caso di assenza prolungata, come sopra individuata, anche se non esposto ai rischi censiti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Ministero, prima di addivenire alla risposta, ha preliminarmente ritenuto di precisare, alla luce di alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione, che la ripresa del lavoro, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta nuova ri-assegnazione del lavoratore, rientrato in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza.

Per quanto attiene, invece, alla questione principale, il Ministero ha ritenuto di estendere ai soli lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria l’obbligo di sottoporsi alla visita medica preventiva da svolgersi, a cura del datore prima del rientro dopo un’assenza superiore ai 60 giorni per motivi di salute del dipendente interessato.

Allegato: Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 

 


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