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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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10.06.2024 - tributi

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D’IMPOSTA – CIRCOSCRITTO IL PERIMETRO TEMPORALE

Tra le novità introdotte dal DL 39/2024 (cd. “Taglia crediti”), recentemente convertito in legge, rientrano le modifiche alla disciplina del credito d’imposta transizione 5.0, di cui all’art. 38 del d.l. 19/2024.

Trattasi del credito d’imposta spettante alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, inseriti all’interno di progetti di innovazione che permettono di conseguire una riduzione dei consumi energetici.

In particolare, l’intensità dell’agevolazione è pari al:

– 35%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni

– 15%, per gli investimenti fino a 10 milioni;

– 5%, per gli investimenti fino a 50 milioni di euro.

Il comma 2 del citato art. 38 – in relazione all’arco temporale rilevante di effettuazione degli investimenti – conteneva un generico riferimento alle annualità 2024 e 2025, così generando alcuni dubbi interpretativi.

Intervenendo sul punto, la lettera a) del comma 3-bis dell’art. 6 del DL 39/2024 ha precisato che gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, meglio delimitando così il periodo temporale di applicazione del beneficio fiscale.

Sarà un successivo decreto attuativo a meglio definire il criterio per individuare il momento rilevante affinché gli investimenti possano considerarsi rientranti entro tale arco temporale.

Il Taglia crediti, con la lettera b) del comma 3-bis dell’art. 6, ha introdotto anche alcune modifiche alla procedura per l’accesso al credito d’imposta.

Anzitutto, viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle Imprese e del made in Italy, che da quotidiana diventa mensile.

Inoltre, tra le comunicazioni che l’impresa deve inviare al GSE sull’avanzamento dell’investimento agevolabile, viene ora compresa quella volta a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Comunicazione che dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la decadenza dal beneficio.


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