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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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02.02.2024 - lavori pubblici

NUOVO CODICE APPALTI E LAVORI PRIVATI FINANZIATI CON FONDI PUBBLICI – IL PARERE DEL MIT

Ance Brescia informa che il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere n. 2268/2023, ha fornito importanti chiarimenti relativi all’applicazione del d.lgs. 36/2023 per lavori privati ma finanziati, in misura prevalente, da soggetti pubblici.

Di seguito, l’analisi della pronuncia da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche di Ance.

Con il quesito rivolto al MIT, è stato richiesto se:

  1. in caso di interventi (lavori) da effettuarsi da parte di soggetti privati finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici, debba comunque essere applicato il vigente codice appalti (d.lgs. 36/2023), come a suo tempo espressamente previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a)del previgente codice (d.lgs. 50/2016) e non esplicitamente riprodotto nel citato nuovo codice dei contratti;
  2. in caso di riposta affermativa al primo quesito, ossia appurato che anche i privati debbano attenersi all’applicazione del codice, se il soggetto privato debba essere qualificato ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 36/2023.

Il MIT, relativamente alle due questioni poste, si è espresso motivando la risposta:

  • positiva al primo quesito, in ragione dell’evidenza che sebbene nel nuovo codice dei contratti non sussiste una disposizione analoga all’art. 1 comma 2 lett. a) del previgente codice, trova comunque applicazione l’art. 13 lett. a) della Direttiva 2014/24/UE. In tal caso, tuttavia, la soglia di valore indicata è quella di rilevanza europea.                                                                                                                                                Inoltre, la risposta è affermativa, prosegue il MIT, laddove il caso prospettato ricadesse comunque nella disposizione di cui all’art. 13, comma 7, del codice vigente, relativo ai lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, ove trovano applicazione le disposizioni di cui all’Allegato I.12 del codice appalti;
  • negativa al secondo quesito, con l’osservazione secondo cui nel nuovo codice dei contratti, come previsto all’art. 62, comma 17 e nell’art. 2, comma 2 dell’Allegato II.4, le norme sulla qualificazione non trovano applicazione nei confronti dei soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice.

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.


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