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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
27.05.2024 - lavoro

PATENTE A CREDITI – INTRODUZIONE – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19 – NOTA DI COMMENTO ANCE – PRIMA PARTE

Premessa

Con la presente circolare, ANCE Brescia intende fornire, sulla base dei chiarimenti forniti dal livello associativo nazionale, una prima illustrazione della nuova normativa, in attesa che pervengano ministeriali e dagli Enti preposti.

Con il fine di incrementare il contrasto al lavoro sommerso e potenziare l’efficacia dell’azione di vigilanza in materia di salute e sicurezza, il legislatore ha integralmente sostituito, con il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, l’art. 27 del Dlgs 81/2008, che delineava i principi del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

L’entrata in vigore della modifica normativa, realizzata con il citato Decreto legge, sottolinea la volontà del legislatore di introdurre un unico e differente sistema di qualificazione, tramite crediti, introducendo un titolo abilitante per tutte le imprese, senza distinzione alcuna fra settori d’attività o dimensione delle stesse, e lavoratori autonomi, operanti nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili.

Ad avviso di ANCE, uno strumento realmente qualificatorio – condivisibile se realmente coerente con una logica premiante e non meramente sanzionatoria – avrebbe dovuto valorizzare la qualità dell’impresa, incentivando il rispetto della normativa ed il possesso di requisiti qualificanti per una maggiore sicurezza nell’ambito dei cantieri, date le peculiarità dei rischi ivi presenti.

Al contrario, la regolazione dello strumento adottata dal legislatore non appare adeguata alla finalità proposta e presenta rilevanti criticità. In particolare, rischia di risultare impropriamente afflittiva per le imprese più strutturate ed in regola, stabilmente presenti nel mercato, e potenzialmente irrilevante per aziende che operano per brevi periodi e senza il rispetto della normativa, in particolare nell’ambito dei lavori privati.

 

In effetti, la norma introdotta prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2024, l’entrata in vigore di un sistema di patente a crediti, legato alla sussistenza di alcuni requisiti di fondo (Iscrizione alla CCIAA, DURC, DURF, formazione, DVR, RSPP, come vedremo meglio più oltre), che, partendo da un punteggio iniziale di 30 punti, può essere progressivamente decurtato in relazione alle violazioni indicate nella stessa legge e adottate con provvedimento definitivo.

In caso di perdita del punteggio oltre la soglia minima di 15 punti, l’impresa – salva la possibilità di terminare comunque l’esecuzione dell’appalto già arrivato ad una determinata percentuale di avanzamento dell’opera – perde la possibilità di operare nei cantieri (ovunque essi si si trovino), salva la possibilità di recuperare il punteggio attraverso alcune azioni.

 

Dall’obbligo della patente a crediti sono escluse sia le aziende in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, sia coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Il confronto in sede ministeriale e la possibilità di presentare emendamenti in sede parlamentare hanno consentito di affrontare alcune tematiche di fondo, ottenendo alcuni risultati migliorativi, pur se in un quadro ancora complessivamente critico.

Ambito applicativo

Rispetto al testo originario del Dlgs 81/2008, viene eliminata la distinzione tra sistema generale di qualificazione e sistema speciale dell’edilizia: si prevede un unico modello tramite il riconoscimento di crediti che riguarda esclusivamente le “imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili”, come definiti all’art. 89, comma 1, lett. a) del Dlgs 81/2008 (“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”).

Il principale elemento innovativo è il riferimento a tutte le imprese o lavoratori autonomi “che operano nei cantieri temporanei o mobili”. La qualificazione, in questo modo, si applica a tutte le imprese, anche non edili (ossia che non svolgono le attività di cui all’allegato X), alla semplice condizione che operino nel cantiere (si tratta, quindi, ad es., installatori di impianti, appaltatori per attività non edili, etc.).

L’estensione ha, evidentemente, una sua precisa ratio: la realtà del cantiere ha una sua rischiosità (per le lavorazioni svolte, per lo stato dei luoghi, per le interferenze, etc.) che incide egualmente su tutti coloro che partecipano alla esecuzione dell’opera, a prescindere dall’attività esercitata.

Restano esclusi coloro che effettuano “mere forniture” o prestazioni di natura intellettuale.

Per quanto concerne l’individuazione del concetto di “mera fornitura”, riteniamo si possano richiamare la circolare del Ministero del lavoro 28 febbraio 2007, n. 4, la lettera circolare 10 febbraio 2011, n. 3328 del medesimo Ministero e, da ultimo, la nota Ispettorato Nazionale del Lavoro 11 agosto 2020, n. 1753, per quanto le ultime due siano specificamente riferite alle operazioni di consegna di calcestruzzo preconfezionato in cantieri dei committenti: tali documenti, però, aiutano a supportare la tesi secondo cui sono di fornitura le attività che “non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori”.

In sostanza, dall’interpretazione proposta, deriverebbe la conseguenza della non estensione dello strumento alle imprese non coinvolte operativamente nei rischi del cantiere.

Pertanto, l’esclusione dell’attività di mera fornitura dovrebbe evitare che l’infortunio occorso in occasione di una mera fornitura possa rilevare ai fini dell’applicazione della decurtazione del punteggio anche laddove, in altro cantiere, la stessa impresa svola attività soggetta alla patente a crediti.

Peraltro, pare di poter concludere che anche un’eventuale perdita del punteggio minimo non impedisca lo svolgimento, comunque, di attività di mera fornitura.

La situazione delle imprese straniere

La patente a crediti riguarda anche le imprese stabilite all’estero: in questo caso, viene riconosciuto l’eventuale documento analogo posseduto in base alla legislazione nazionale e (nel caso di Paese non appartenente all’Unione Europea) valido in Italia a condizioni di reciprocità.

Le esclusioni

Non sono tenute al possesso della patente le imprese con attestazione di qualificazione, rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC, “in classifica pari o superiore alla III”.

Sul punto, sottolineiamo come la suddetta classifica faccia riferimento esclusivamente a livelli di importo dell’appalto ai quali l’operatore economico è abilitato a partecipare (le classifiche III e superiori prevedono importi che partono da 1.033.000 €), ma, soprattutto, che la medesima richiede il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale (ISO9001).

Possibili estensioni dell’ambito della patente

Il legislatore ha riservato la possibilità di un’estensione dell’ambito di applicazione del nuovo strumento, demandandone la previsione a un decreto ministeriale, previa audizione delle parti sociali.

Su tale specifico profilo, quindi, vale la riserva circa le determinazioni che gli uffici ministeriali potranno assumere nel tempo.

Requisiti per ottenere la patente

Per il rilascio da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, sarà necessario presentare un’apposita istanza e, nella stessa, autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi “di cui al presente decreto” (in precedenza, la norma faceva riferimento al solo art. 37 del Dlgs 81/2008, ambito ora esteso a tutte le ipotesi di formazione contenute nel Dlgs 81/2008);
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente (ossia non per i lavoratori autonomi senza dipendenti).

Sotto questo specifico aspetto, va notato come, mentre il DURC ed il DURF riguardino l’intera impresa, il DVR sia elaborato per ciascuna unità produttiva: pertanto, l’impresa edile con più cantieri aperti potrebbe avere più DVR – Cfr Cass., 17 marzo 2022, n. 9028. Il riferimento, quindi, non potrà essere “l’impresa” nel suo complesso: su questo aspetto occorreranno chiarimenti;

  1. possesso del documento unico di regolarità fiscale (cd. DURF, di cui all’art.17-bis del D.lgs 241/1997), nei casi previsti dalla normativa vigente.

Sul punto occorre chiarire se il possesso del DURF sia necessario solo nelle ipotesi in cui, all’atto della richiesta della patente, si ricada nelle fattispecie normativamente disciplinate dal citato art.17-bis del D.lgs 241/1997, ossia qualora siano in essere contratti di appalto di ammontare superiore a 200.000 euro, caratterizzati dall’utilizzo prevalente di manodopera presso la sede del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo. Ad oggi, infatti, solo questo rappresenta un “caso previsto dalla normativa vigente” nel quale è necessaria l’acquisizione del documento di regolarità fiscale.

  1. l’avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (ossia non per i lavoratori autonomi senza dipendenti).

Anche in questo caso vale l’osservazione di cui sopra sul DVR, per l’ipotesi in cui l’impresa, per motivi organizzativi, sia dotata di più RSPP: sul punto, vale, come detto, la riserva circa la pubblicazione di interpretazioni chiarificatrici.

Le modalità di presentazione della domanda, la definizione dei contenuti informativi della patente, nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione saranno individuati in un apposito – e futuro – decreto ministeriale.

Quanto allo strumento prescelto dal legislatore, ossia l’autocertificazione, va certamente sottolineato come si tratti di una scelta non solo formale: sebbene finalizzata a semplificare il rilascio del titolo (escludendo, in particolare, l’obbligo e l’aggravio sia per l’impresa che per l’Ispettorato della materiale consegna della documentazione), in realtà connota diversamente l’illecito. Infatti, mentre nel caso di presentazione di documentazione non valida o falsa, la condotta dell’istante è tendenzialmente dolosa (volta ad acquisire il titolo nonostante l’assenza dei requisiti), nel caso di autocertificazione è sufficiente la colpa (dichiarazione non veritiera).

L’autocertificazione, tuttavia, pone altre questioni delicate, tra le quali l’individuazione del soggetto che la deve sottoscrivere. Nel testo originario del decreto-legge si faceva riferimento al “responsabile legale dell’impresa”, ma, in sede di conversione, tale riferimento è venuto meno.

Anche qui, si tratta di attendere l’emanazione del suddetto decreto per i necessari chiarimenti applicativi.

Revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera

Per espressa previsione normativa, la patente viene revocata se, in un momento successivo al rilascio, viene verificata l’insussistenza di uno dei requisiti sopra elencati.

Ad avviso di ANCE, la dichiarazione non può che riguardare il momento di presentazione della richiesta di rilascio, restando irrilevanti le vicende successive allo stesso.

Sarà quindi essenziale comprendere i presupposti della revoca attraverso auspicabili precisazioni da parte del Ministero del lavoro o dell’Ispettorato nazionale.

Peraltro, poiché manca una norma che dispone espressamente il mancato rilascio della patente a seguito della verifica della assenza dei requisiti dichiarati in modo non veritiero, parrebbe di poter concludere che la patente sarà sempre concessa, pressoché automaticamente, salva revoca in caso di verifica successiva.

Si può, però, fin d’ora rappresentare il consiglio alle imprese interessate di prestare una particolare attenzione all’esattezza della dichiarazione per due ordini di motivi:

  • in primo luogo, in quanto non veritiera, l’autocertificazione viziata da requisiti non sussistenti non appare sanabile;
  • in secondo luogo, perché la ulteriore richiesta di patente potrà essere formulata solamente dopo 12 mesi dalla precedente, precludendo, quindi, l’attività economica (nei cantieri) in questo rilevante lasso temporale.

Una volta presentata la domanda, il tempo necessario per il rilascio non può andare a detrimento del richiedente, per cui, nelle more, è comunque consentito lo svolgimento dell’attività nei cantieri temporanei o mobili, per quanto l’Ispettorato potrà, sulla base di adeguata motivazione, tale svolgimento.

Punteggio iniziale e recupero del credito decurtato

La patente ha un punteggio iniziale di 30 punti e consente di operare se tale punteggio resta, nonostante le eventuali decurtazioni, pari o superiore a quindici crediti.

Il sistema associativa ha chiesto che, in una logica di qualificazione delle imprese e di coerenza rispetto alle differenti situazioni, il punteggio iniziale possa essere differenziato. Per un verso, infatti, è necessario valorizzare aspetti che denotano la qualità dell’impresa: ad esempio, la costante presenza sul mercato per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, l’applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; l’essere destinatarie di finanziamenti Inail per la prevenzione. Per altro verso, è necessario porre tutte le imprese in condizioni sostanzialmente analoghe sulla base della dimensione aziendale: un’impresa che occupa centinaia di lavoratori sul territorio nazionale rischia di perdere un maggior numero di punti rispetto all’azienda monolocalizzata che occupa un numero inferiore di lavoratori.

La medesima logica di qualificazione deve auspicabilmente animare il recupero del punteggio perso, consentendo di valorizzare gli interventi prevenzionali (es. formazione, adozione di sistemi o modelli di organizzazione e gestione, etc.).

 

Questi due ultimi profili verranno disciplinati da un ulteriore decreto del Ministero del lavoro, di cui è attesa, nelle prossime settimane, la relativa emanazione.

Sarà importante chiarire se l’attività di qualificazione possa portare alla acquisizione di punteggio aggiuntivo a prescindere dal recupero del punteggio decurtato: se, cioè, un’impresa potrà adottare le misure previste in termini di qualificazione ulteriore (anche senza aver mai subito una decurtazione) ovvero se – ipotesi da ritenersi non in linea con la logica della qualificazione perché meramente reintegratoria – la decurtazione costituisce il presupposto giuridico per l’adozione dei rimedi indicati dal decreto.

Vicende del punteggio

Secondo la normativa qui in commento, il punteggio iniziale è destinato ad essere incrementato o ridotto.

Il tema delle decurtazioni è, evidentemente, centrale. Esse sono legate alle “risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto”.

La prima osservazione riguarda il soggetto al quale sono riferite le responsabilità accertate con provvedimento definitivo: il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti.

Le tre diverse figure vengono poste sul medesimo piano, rendendo ancor più cogente la necessità, da un lato, di distinguere con chiarezza ruoli e obblighi (per evitare improprie attribuzioni di responsabilità) e, dall’altro, di responsabilizzare con ancora maggior forza queste figure.

Sarà, pertanto, assolutamente consigliabile l’adozione, da parte delle imprese, di un quadro organizzativo, formale e sostanziale, volto a prevenire condotte che possano portare a una decurtazione dei punti nei confronti dell’impresa e, per contro, dare palese evidenza dell’assolvimento agli obblighi.

Da notare il coinvolgimento della figura del “preposto”, in continuità con i recenti, diversi, provvedimenti normativi che hanno notevolmente rivisto la sua funzione di controllo e orientamento e, conseguentemente, le sue responsabilità. Anche nello spirito della norma che introduce la patente a crediti, quindi, l’azione di vigilanza del preposto assume un ruolo decisivo, rendendo ancor più stringente la necessità che l’organizzazione aziendale possa dimostrare oggettivamente e documentalmente la piena osservanza dell’obbligo di vigilanza da parte del preposto medesimo.

Sia consentito, solo in via incidentale, la sottolineatura circa la mancata presa in considerazione dei lavoratori, nonostante il rafforzamento della cultura della sicurezza richieda una loro responsabilizzazione, al pari di quelle delle imprese e delle figure aziendali, stante il fatto che una delle potenziali cause del verificarsi di infortuni può essere il mancato rispetto della normativa anche da parte dei dipendenti.

Il fatto che dirigenti e preposti possano concorrere, con le proprie azioni, a mettere a rischio la conservazione del punteggio porrà delicate riflessioni anche in ordine ai profili di responsabilità disciplinare: su tale specifico profilo, l’assistenza del Servizio sindacale di ANCE Brescia è particolarmente indicata, vista la delicatezza del tema.

Va, inoltre, sottolineata la scelta del legislatore di individuare, quali presupposti per la decurtazione dei punti, sia le violazioni riferibili a comportamenti propri delle tre figure sopra indicate sia di eventi infortunistici più o meno gravi.

Con una sostanziale differenza: mentre nel primo caso viene assicurata la tassatività dei presupposti, come richiesto da ANCE dopo l’emanazione del decreto-legge, nella seconda ipotesi il richiamo generico all’infortunio “occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto” apre a qualsiasi violazione causalmente correlata all’infortunio, coinvolgendo anche la figura del lavoratore.

Ad avviso di ANCE, quindi, risulterà fondamentale la prova della mancanza di violazioni a carico di datore di lavoro, dirigente e preposto, ciascuno per le proprie, distinte, attribuzioni (decisione e spesa, organizzazione e vigilanza).

 

La nozione di provvedimento definitivo

La condizione principale ai fini della decurtazione è l’adozione di “provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto”.

È uno dei passaggi essenziali della norma, in quanto i presupposti per la perdita del punteggio assumono un’importanza determinante ai fini della continuità dell’attività imprenditoriale (oltre che della legittimità della decurtazione).

Innanzitutto, il tema del “provvedimento definitivo”: il sistema associativo ha chiesto ripetutamente che fosse chiarito il concetto e che fosse introdotta una ipotesi di “invito a regolarizzare” prima di decurtare il punteggio.

Da un lato, infatti, il concetto di definitività è essenziale per comprendere e prevedere le condizioni di applicabilità delle sanzioni; dall’altro, l’invito a regolarizzare risponde al principio generale e di ordine costituzionale in precedenza richiamato secondo il quale l’interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, è di gran lunga prevalente rispetto all’applicazione della sanzione penale.

La norma, confermando la bontà dell’interpretazione associativa, ha precisato il concetto di definitività: “sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze- ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive”.

Per le sentenze passate in giudicato non vi sono rilevanti dubbi: “s’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione” (ex art. 324 cpc). Quindi ciò che rileva non sono né la violazione né la sua contestazione ma il giudizio finale in ordine alla responsabilità del datore di lavoro, del dirigente o del preposto.

Piuttosto, occorrerà ancora precisare che per “sentenze passate in giudicato” deve intendersi esclusivamente quelle di condanna, con esclusione di ogni altra ipotesi (ad es., prescrizione).

Per l’ordinanza-ingiunzione (art. 18, L. 689/1981), la definitività è riferita alla decadenza dalla possibilità di proporre opposizione ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 150/2011.

ANCE sottolinea come non venga mai richiamata la prescrizione obbligatoria, prevista dall’art. 20 del D. Lgs. n. 758/1994, di particolare rilevanza nella materia della sicurezza sul lavoro, trattandosi di un provvedimento relativo alle violazioni previste dal Testo Unico Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) che comportano una contravvenzione per i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o della sola ammenda.

La mancata previsione, tra le ipotesi di provvedimento definitivo, della prescrizione obbligatoria fa venir meno anche l’esigenza dell’invito a regolarizzare, che può essere equiparato, quanto agli effetti, alla prescrizione obbligatoria.

Nell’elenco delle “violazioni” che possono fondare la decurtazione del punteggio manca il rinvio alla specifica norma che individua la sanzione, per cui, ad oggi, appare ancora complesso rilevare le ipotesi nelle quali è prevista la prescrizione obbligatoria.

Fanno, infatti, eccezione – in quanto non possono essere oggetto di prescrizione obbligatoria – le violazioni colpite con la sanzione esclusiva dell’arresto (es. mancata valutazione del rischio da parte delle aziende che svolgono una delle attività disciplinate dal Titolo IV, mancata nomina del RSPP in alcuni dei casi previsti dall’art. 31 Dlgs 81/2008) e quelle in cui è presente un infortunio, legato al giudizio penale definitorio della imputazione.

Il provvedimento definitivo deve essere comunicato all’Ispettorato nazionale del lavoro (comma 9), entro trenta giorni, dall’amministrazione che l’ha emanato. Quindi, la magistratura dovrà comunicare, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato, la sentenza di condanna. L’amministrazione che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione dovrà verificare che al provvedimento non sia stata formulata opposizione e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per fare opposizione, dovrà comunicare il dato all’Ispettorato.

Il termine non è perentorio né sono previste “sanzioni” per il ritardo o l’omissione. E tuttavia la comunicazione del dato assume notevole rilevanza in quanto, laddove dalla stessa derivi il superamento del livello minimo di 15 punti (che preclude l’attività nei cantieri), l’azienda, ad esempio, potrà attivare i meccanismi per il recupero del punteggio e sarà messa in grado di sapere se può partecipare all’appalto o concorrere alle procedure di gara o acquisire un nuovo lavoro privato.

Va ricordato, infatti, che la patente ha portata nazionale e le imprese multilocalizzate o che, comunque, sono contemporaneamente impegnate in più appalti che comportano attività in cantieri edili, devono considerare quanto avviene in ciascuna realtà.

Non è, poi, neanche chiaro il termine esatto entro il quale l’Ispettorato deve comunicare la perdita del punteggio all’impresa: anche sotto questo aspetto, quindi, vale la riserva di informare le imprese edili non appena saranno diramate specifiche indicazioni da parte degli Enti competenti.

La sospensione cautelare della patente

La patente in corso di validità può essere cautelativamente sospesa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro se nei cantieri dell’impresa “… si verificano infortuni da cui è derivata la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale”. Si tratta evidentemente di una facoltà, legata a finalità cautelari, i cui presupposti ed il cui procedimento di adozione non sono previsti direttamente dalla legge ma sono rimessi ad un decreto ministeriale.

La norma non precisa espressamente le conseguenze giuridiche della sospensione cautelare, con gravissimi e sproporzionati effetti diretti ed immediati in tutti i cantieri in cui l’impresa operi a livello nazionale. Si auspica che il decreto richiamato dalla norma chiarisca adeguatamente tale aspetto, individuando presupposti per l’adozione del provvedimento coerenti con la gravità degli effetti della sospensione o circoscrivendo il perimetro applicativo di quest’ultima.

L’evento infortunistico deve essersi verificato “nei cantieri”: si ritiene, quindi, che l’evento occorso fisicamente in un luogo differente dal cantiere non possa rilevare ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di sospensione.

Avverso il provvedimento della sospensione è espressamente prevista la possibilità di ricorso, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Dlgs 81/2008.

Secondo quella disposizione, il ricorso deve essere fatto entro 30 giorni all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso stesso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

La perdita del punteggio minimo

Conseguente alla decurtazione del punteggio oltre il livello minimo di 15 crediti è la “impossibilità di operare” nei cantieri temporanei o mobili. La disposizione fa riferimento ad una preclusione dai contorni poco definiti.

Si pensi, ad esempio, al caso di una impresa che operi in più cantieri contemporaneamente con ruoli diversi: in un cantiere svolge il ruolo di impresa affidataria ed in un altro il ruolo di impresa esecutrice.

Restano comunque da chiarire le conseguenze del venir meno, a causa della perdita della patente, della figura dell’affidataria sia con riguardo al suo obbligo di vigilanza in materia di sicurezza, nonché con riguardo alle conseguenze nei confronti di tutte le imprese che con questa operano sia nel cantiere oggetto della violazione, sia in altri cantieri.

Il provvedimento di conversione ha previsto, nelle ipotesi di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto.

 

La disposizione in commento cita solamente i contratti di appalto e subappalto.

È evidente che una relazione contrattuale per la esecuzione di opere all’interno di un cantiere può assumere diverse forme: fornitura con posa in opera, somministrazione, prestazione d’opera, nolo a caldo, etc.

Ci si domanda, quindi, se la possibilità di continuazione concerna esclusivamente i contratti di appalto e subappalto o anche gli altri: anche su questo punto, occorreranno chiarimenti ministeriali.

Altrettanto fondamentale sarà comprendere, dal previsto decreto ministeriale, se il ricorso agli strumenti di qualificazione (ad es. formazione aggiuntiva, adozione di modelli di organizzazione, etc.) potrà avvenire a prescindere dal recupero del punteggio minimo (quindi avendo solamente finalità di recupero) ovvero, come sarebbe più opportuno e rispondente al concetto di qualificazione, anche per autonome azioni in termini di investimenti in materia di prevenzione e, se vi sarà un tetto massimo al punteggio.

Con riferimento all’ipotesi della continuazione dell’appalto o subappalto laddove “i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto”, il rapporto tra parte attuata e valore contrattuale riguarderà i singoli contratti di appalto o subappalto. Pertanto, in base al tenore letterale della disposizione, in caso di subappalto, il 30% sembrerebbe riferito a tale contratto e non a quello principale di appalto.

La norma prevede espressamente (“è consentito”), la prosecuzione dei lavori in presenza della condizione di cui sopra.

Regime sanzionatorio per le imprese che operino senza patente o con patente dotata di un numero di punti inferiore a 15

È una delle disposizioni di maggior rilievo della intera norma in quanto, come sempre, è dalle sanzioni che spesso si può cogliere la reale portata della norma.

Il lavoro senza patente o con patente dotata di un numero di punti inferiore a 15 impedisce di “operare nei cantieri” e viene sanzionato con una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000.

Ad avviso di ANCE, la patente, così come disciplinata, non costituisce uno strumento efficace ai fini della qualificazione delle imprese che operano nei cantieri: non permetterà, infatti, di scovare quei numerosi “cantieri invisibili”, che sfuggono ai controlli ispettivi, in cui imprese “spregiudicate” continueranno a operare al di fuori della legalità.

L’operatività in cantiere è, comunque, espressamente consentita nelle more del rilascio della patente salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro; occorrerà vedere se il decreto ministeriale consentirà, nel momento in cui l’azienda ha attivato la misura compensativa (es., avviato la formazione, avviato il processo di adozione di un modello di organizzazione e gestione, etc.), di operare nelle more della conclusione del percorso di recupero del punteggio (nella medesima logica adottata dall’ispettorato nazionale per la revoca del provvedimento di sospensione di cui all’art. 14 nella circolare 4 del 9 dicembre 2021).

Quanto alla sanzione, per lo svolgimento di attività senza patente o con patente con punteggio inferiore ai 15 punti, essa è legata al valore dell’appalto con un minimo di 6.000 euro.

 

Alla sanzione non si applica la procedura di estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione prevista dall’art. 301-bis del D. Lgs. 81/2008. Questo vuol dire che, per estinguere la sanzione, non sarà possibile il pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge.

Alla sanzione amministrativa si aggiunge quella, particolarmente rilevante, della “esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi”.

 

Disposizioni finali

L’intera struttura della patente a crediti riposa sulla adozione di un sistema informativo adeguato che possa registrare le vicende del punteggio, aspetto del quale si è già evidenziata l’importanza. Tale sistema, è stato individuato nel Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Nel portale richiamato confluiscono “le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro e dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza”.

Probabilmente, al fine di integrare nei dati anche quelli provenienti dalla vigilanza condotta dalle Regioni in materia di salute e sicurezza, si prevede che i dati del Portale sono integrati da “ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”, ossia il cd SINP (art. 8 Dlgs 81/2008). Le Regioni avevano chiesto l’accesso al Portale, rilevando che, in caso contrario, il mancato accesso a tali informazioni avrebbe comportato l’impossibilità di accertamento da parte delle ASL.

Il funzionamento del complesso meccanismo introdotto dal legislatore sarà oggetto di monitoraggio da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nel corso del primo anno di attività (quindi a decorrere dal 1° ottobre 2024), per aggiornare eventualmente i decreti attuativi che saranno nel frattempo emanati.

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Con successiva nota, pubblicata sempre sulla Newsletter di ANCE Brescia, provvederemo a commentare gli altri profili di interesse della disciplina del nuovo strumento qualificatorio delle imprese rappresentato dalla patente a crediti.

Il Servizio Sindacale di ANCE Brescia resta, comunque, a disposizione delle imprese per ogni ulteriore approfondimento si rendesse opportuno in vista dell’avvicinarsi del citato termine inziale della disciplina prevista per il 1° ottobre 2024.

 


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