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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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04.03.2024 - tributi

PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE AL DL MILLEPROROGHE

Slitta al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione dall’IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, per finalità istituzionali, dalle Associazioni sindacali e di categoria. Prorogati, tra l’altro, anche gli incentivi per l’acquisto della prima casa per gli under 36 che hanno tempo fino a fine anno per stipulare il contratto definitivo di acquisto, se il preliminare è stato sottoscritto e registrato entro la fine del 2023.

È quanto previsto dalla Legge 18/2024 di conversione del Decreto Legge 215/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2024).

Di seguito, le principali disposizioni di interesse fiscale:

­ viene estesa al 2025 e al 2026 la possibilità, prevista dall’art.7, co.1, del DL 34/2023 per il 2023 e il 2024, di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano).

In sostanza, sino al 2026, sarà possibile determinare l’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico cumulando, nei limiti del 100% dell’ammontare della spesa ammissibile, anche la parte di spesa per cui è già stato concesso un contributo da Regioni e province autonome, se la normativa relativa allo stesso contributo lo consenta (art. 3, co.12-ter);

­ viene prorogato, dal 1° luglio 2024, al 1° gennaio 2025 il passaggio dall’attuale regime di esclusione a quello di esenzione da IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da Associazioni politiche, sindacali e di categoria, nei confronti dei soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari (art. 3, co.12-sexies).

Il mutamento di regime, da esclusione a esenzione, interessa anche le Associazioni aderenti al sistema ANCE qualora effettuino prestazioni ricadenti nell’attività istituzionale dietro pagamento di corrispettivi o contributi specifici e comporta differenti adempimenti ai fini IVA. Infatti, a differenza delle operazioni escluse, quelle esenti da IVA concorrono a formare il volume d’affari dell’Ente e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali ad esempio l’apertura della partita IVA, la fatturazione e la registrazione dell’operazione.

Il rinvio dell’efficacia della disposizione al 1° gennaio 2025 consente, quindi, alle Associazioni aderenti di avere più tempo a disposizione per valutare l’opportunità di costituire una specifica società di servizi, nella quale far confluire l’attività effettuata nei confronti negli associati verso corrispettivi specifici, così da evitare l’apertura della partita IVA e i connessi adempimenti legati al nuovo regime delle operazioni medesime;

­ viene estesa la possibilità di usufruire del cd. ravvedimento speciale introdotto dalla legge di Bilancio 2023 anche alle violazioni relative a dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

La Legge 197/2022 (cfr. art. 1, commi da 174 a 178) ha introdotto il ravvedimento operoso cd. “speciale” che consentiva di regolarizzare le violazioni tributarie derivanti dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, rimuovendo l’irregolarità o l’omissione, versando l’imposta, gli interessi e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.

Con la nuova disposizione viene estesa questa possibilità anche alle dichiarazioni presentate nel 2023 (periodo di imposta 2022) versando imposta, interessi e sanzioni ridotte in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024, o in 4 rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. Analogamente a quanto previsto in precedenza, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento del dovuto o della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. (art. 3, co.12-undecies);

– viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per fruire delle cd. agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa per gli under 36 con ISEE fino a 40 mila euro a condizione che il contratto preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023 e il contratto definitivo sia stipulato entro la fine del 2024

Gli incentivi per gli under 36, introdotti dalla Legge n. 106/2021, e prorogati dalla legge 197/2022 sino al 31 dicembre 2023, riconoscono ai soggetti che non hanno compiuto 36 anni di età nell’anno del rogito e con un ISEE inferiore a 40.000 euro annui, di fruire per gli acquisti a titolo oneroso della proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione dell’immobile “non di lusso” da destinare a “prima casa” dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti soggetti ad imposta di registro, o di un credito di imposta pari all’IVA applicata prezzo per gli atti soggetti ad IVA.

La legge 18/2024, con la disposizione in commento, fa salvi i preliminari sottoscritti e registrati, entro il 2023, a condizione che gli atti definitivi vengano redatti entro il 31 dicembre 2024 e riconosce un credito d’imposta pari alle imposte corrisposte dagli acquirenti in eccesso laddove i contratti definitivi siano stati stipulati tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2024 (art. 3, co. da 12-terdecies a 12-quinquiesdecies);

viene spostato al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) rata, della seconda rata (entrambe in scadenza al 18.12.2023) e della terza rata (in scadenza al 28.02.2024) della c.d. rottamazione-quater riguardante i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. da 231 a 252, legge n. 197/2022).

Per effetto modifiche; le scadenze delle rate della rottamazione-quater sono così rimodulate:

  • prima (o unica), seconda e terza rata entro il 15 marzo 2024;
  • restanti rate, entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2024 (art. 3-bis).

 


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