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05.07.2024 - trasporti

RAFFORZAMENTO DELLE MISURE ATTUATIVE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA (PRIA)

Si informa che sul BURL del 28 giugno 2024 n. 26 (S.O.) è stata pubblicata la D.g.r. n. XII/2634 del 24 giugno 2024, recante: “Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 «Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale»: rafforzamento delle misure attuative del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni, in attuazione del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» e della D.g.r. n. 1754 del 15 gennaio 2024”.

Considerato che il 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva sulla Qualità dell’aria, la quale stabilisce limiti e obiettivi più rigorosi al 2030 per il contenimento degli inquinanti, tramite il provvedimento, la Giunta regionale dà attuazione alle disposizioni di cui D.g.r. n. 1754 del 15 gennaio 2024 approvando il pacchetto di misure attuative e rafforzative del PRIA vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni individuati dal piano stesso in “Attività agricole e forestali”, “Energia e impianti industriali”, “Trasporti strada e mobilità”. Regione Lombardia ha dunque ritenuto di intervenire con misure rafforzative del PRIA relativamente alle azioni “Veicoli privati commerciali e per il trasporto di persone”, “Miglioramento dell’utilizzo dei veicoli”, “Misure temporanee” e “Azioni per la mobilità sostenibile in ambito urbano”.

Viene dunque introdotto il progressivo divieto di utilizzo dei veicoli di classe Euro 5/V diesel (in attuazione del Decreto-legge n. 121/2023), con limitazioni della circolazione e dell’utilizzo nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, come definite dalla D.g.r. n. 2578/14, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nello specifico, dal 1° ottobre 2025, le limitazioni riguarderanno le autovetture M1, dal 1° ottobre 2026 i veicoli commerciali N1 e N2 e gli autobus M2. Dal 1° ottobre 2027 la misura coinvolgerà tutte le altre categorie (N3 e M3). Per questi veicoli limitati sarà comunque attivo il servizio di Move-In con soglie annuali di 10.000 chilometri per le autovetture (M1) e per autobus M2 e di 12.000 chilometri per le altre categorie. Il provvedimento prevede anche una revisione delle soglie chilometriche annuali Move-In per i veicoli fino a Euro 4 diesel a partire dal 1° ottobre 2024.

Gli allegati 1, 2 e 3 del provvedimento entrano in vigore dal 1°ottobre 2024, andando a modificare e a sostituire, da tale data, le disposizioni definite dai medesimi allegati della D.g.r. n. 1008 del 25 settembre 2023.

Viene inoltre avviata una nuova misura, Bando “Strade verdi” (allegato 4), inerente agli interventi integrati in aree pubbliche urbane per la riduzione delle emissioni derivanti dal traffico creando nuovi spazi per implementare la componente verde ove assente o scarsa e la capacità di adattamento dei centri urbani ai cambiamenti climatici. Per tale misura, di cui beneficiari sono i Comuni lombardi che ricadono nella Fascia 1 e Fascia 2, identificati con D.g.r. n. 1008 del 25 settembre 2023 (Allegati 1 e 2) e sottoposti a limitazione permanente della circolazione dei veicoli più inquinanti, vengono stanziati circa 10 milioni di euro. Si tratta di un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 500.000 euro per ciascun progetto. Le spese ammissibili, purché strettamente necessarie alla realizzazione dei progetti, riguarderanno il costo dei lavori comprensivi di oneri di sicurezza e IVA, fornitura e posa di arredo urbano e spese tecniche sino a un massimo del 10%, comprensiva di IVA, sul totale dei lavori compresi gli oneri di sicurezza e IVA a base gara. Il collaudo delle opere realizzate è previsto entro dicembre 2026. La rendicontazione finale presentata dai Comuni è prevista entro la prima metà del 2027. La misura, da avviare nel secondo semestre 2024, rimarrà aperta fino a marzo 2025. La pubblicazione della graduatoria e la concessione dei contributi è prevista entro giugno 2025.

La D.g.r. n. XII/2634 predispone inoltre la modifica delle tempistiche per l’attivazione delle misure temporanee. In particolare, le misure di primo livello saranno adottate dopo due giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10. Queste disposizioni riguardano il divieto di combustioni all’aperto e le limitazioni alla circolazione per i veicoli inquinanti, al riscaldamento a biomassa e allo spandimento di reflui zootecnici in agricoltura. Le misure di secondo livello saranno invece attivate dopo il settimo giorno consecutivo di superamento.

Inoltre, il provvedimento disciplina il divieto di combustione all’aperto dei residui vegetali e fornisce indicazioni agli Enti locali sui controlli e sulla gestione delle tempistiche di avvio degli impianti termici.

Rispetto a quest’ultimo punto, la Giunta regionale dà indicazione ai Sindaci affinché si avvalgano della facoltà di assumere ordinanze di modifica del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile, prevedendone una riduzione di 14 giorni complessivi, realizzata tramite il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l’anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio, rispetto alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale, in corrispondenza di situazioni meteoclimatiche che ne giustifichino l’applicazione, anche sulla base del bollettino previsionale meteorologico messo a disposizione da ARPA, andando così ad integrare nello specifico l’azione “Efficientamento degli impianti termici civili”.


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