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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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08.03.2024 - tributi

SISMABONUS ACQUISTI – NEGATA LA POSSIBILITÀ DI ACQUISTO DEL SOLO BOX AUTO NON DI PERTINENZA

Negata la possibilità di fruire del Sismabonus acquisti per l’acquisto del solo box auto non pertinenziale, mentre si può usufruire del bonus mobili per l’arredo dell’abitazione acquistata con il medesimo Sismabonus acquisti, purché gli interventi siano qualificati dal titolo abilitativo come “ristrutturazione edilizia”. Confermata anche la possibilità di presentare l’asseverazione sulla classe sismica entro la data del rogito dell’immobile e non contestualmente alla richiesta del titolo, per gli interventi con procedure autorizzatorie avviate dopo il 1° maggio 2019, se gli acquisti riguardano immobili in zona sismica 2 o 3.

Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello 56/2024 in tema di Sismabonus acquisti che, si ricorda, è una detrazione del 75% o dell’85% riconosciuta a chi acquista unità immobiliari inseriti in fabbricati demoliti e ricostruiti in chiave antisismica con il miglioramento di 1 o 2 classi. Gli edifici devono trovarsi in zona sismica 1, 2 e 3, i lavori devono essere effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione e la vendita deve avvenire entro 30 mesi dalla fine dei lavori.

Con la Risposta 56/2024 l’Agenzia delle Entrate interviene sull’ambito applicativo della norma che disciplina il Sismabonus acquisti, l’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, delimitandone la portata sotto il profilo oggettivo degli acquisti agevolati e negando per la prima volta a livello nazionale, la possibilità di beneficiare dell’incentivo sull’acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto non pertinenziale.

La conclusione dell’Agenzia deriva dal richiamo normativo al novero degli interventi che consentono all’acquirente di ottenere l’agevolazione in commento, che ricadono nell’ambito del più generale Sismabonus e che sono riferiti, per espresso rinvio normativo al comma 1-bis dell’art. 16 sopra citato, alle «costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive».

Al riguardo l’Agenzia richiama la CM n. 29/E del 18 settembre 2013 nella quale è stato chiarito che per costruzioni adibite ad attività produttive “si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali” e ne conclude che l’unità immobiliare adibita a box non pertinenziale non ha autonomamente nessuna delle due destinazioni d’uso “abitazione” e “attività produttiva”, e che pertanto ove acquistata autonomamente non consente l’accesso alla detrazione.

Tale conclusione suscita perplessità e non appare del tutto coerente, né con la disciplina normativa dell’agevolazione, né con le indicazioni della stessa Amministrazione finanziaria, la quale aveva precisato in diverse occasioni che la disposizione agevolativa dovesse avere la più ampia applicazione, con la finalità essenziale di tutelare le persone prima ancora che del patrimonio.

Al riguardo, infatti, sempre a proposito degli interventi agevolati, è stata più volte evidenziata l’assenza nel dettato normativo (di cui al comma 1-bis dell’art.16, che fa riferimento agli interventi effettuati sulle costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive), di ulteriori vincoli “di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio”, con l’ulteriore precisazione che “l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio” (Ade RM 22 del 12.03.2018 Ade RM 34 del 25.06.2020).

Occorre, per altro, precisare che a livello locale sono stati espressi orientamenti del tutto opposti, di fatto ammettendo l’acquirente della sola autorimessa non pertinenziale a godere del Sismabonus acquisti.

Tuttavia, seppur suscitando perplessità e ancorché riguardante una specifica fattispecie, la Risposta 56/2024 va comunque attentamente considerata dalle imprese che pongono in essere operazioni potenzialmente ricadenti nell’ambito del Sismabonus acquisti, in quanto indicativa di un indirizzo interpretativo dell’Agenzia delle Entrate a livello centrale.

Infine, sempre nella citata Risposta vengono ribadite ulteriori questioni già affrontate sull’agevolazione, ossia la possibilità:

– di fruire del Sismabonus acquisti per agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione della classe di rischio è “tardiva”, purché presentata dall’impresa entro la data del rogito dell’immobile e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio in questione;

– per l’acquirente che beneficerà del Sismabonus acquisti di fruire anche del cd. “bonus mobili” qualora il descritto intervento sia qualificato, nel suo complesso, dalle competenti autorità comunali, come intervento di “ristrutturazione edilizia”, questo in analogia con la disciplina del bonus per le ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 16-bis del TUIR che costituisce, peraltro, la disciplina generale di riferimento del Sismabonus.


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