ACCORDI QUADRO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA PARI A 5.538.000 EURO – GARANZIA DEFINITIVA SULL’IMPORTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI PREVIA ADEGUATA MOTIVAZIONE
Ance Brescia informa che il Servizio di Supporto Giuridico del MIT ha rilasciato un parere in merito all’entità della garanzia definitiva in caso di accordi quadro di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, oggi pari a euro 5.538.000. Il MIT chiarisce con il parere del 3 giugno 2025, n. 3518 che la garanzia definitiva, previa adeguata motivazione da parte della stazione appaltante, va riferita ai singoli contratti attuativi e non all’importo complessivo dell’accordo quadro sottosoglia.
La questione è stata affrontata dal supporto giuridico del MIT, in risposta ai dubbi di una Stazione appaltante sull’applicazione della garanzia definitiva per un accordo quadro di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, attualmente pari a 5.538.000 euro.
La domanda posta dalla SA è se, per effetto del combinato disposto degli artt. 53, comma 4, e 117, comma 1 del Codice, sia possibile prevedere nei documenti di gara esclusivamente la garanzia definitiva pari al 5% dell’importo dei singoli contratti attuativi, senza richiederla sull’importo dell’accordo quadro complessivo.
La risposta del MIT è affermativa e basata proprio sulle norme richiamate dall’Amministrazione per dirimere la questione. Le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 citate all’interno del parere sono l’art. 53, comma 4, che attribuisce alla stazione appaltante la facoltà, in casi debitamente motivati, di non richiedere la garanzia definitiva per i contratti sottosoglia o per i contratti a valere su un accordo quadro. Se richiesta, essa è pari al 5% dell’importo contrattuale. Inoltre, vi è l’art. 117, comma 1 che stabilisce che la garanzia definitiva è costituita nella misura del 5% dell’importo contrattuale, riducibile in presenza di certificazioni di qualità.
Se ne deduce, pertanto, che la richiesta di una garanzia sull’intero valore in caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria rischierebbe di introdurre un onere sproporzionato per gli operatori economici, senza un effettivo collegamento al rischio da presidiare. In questo senso, l’art. 53, comma 4, amplia la discrezionalità delle stazioni appaltanti, consentendo – con adeguata motivazione – di calibrare le richieste in funzione delle concrete esigenze di tutela.
Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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