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18.08.2025 - lavoro

AGENZIA ENTRATE – AUTO AZIENDALI – UTILIZZO PROMISCUO DA PARTE DEI DIPENDENTI – NUOVA MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRPEF A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2025 – CHIARIMENTI INTERPRETATIVI – CIRCOLARE 3 LUGLIO 2025, N. 10

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una modifica nella disciplina del trattamento fiscale del reddito da lavoro dipendente in caso di concessione, in uso promiscuo, di autoveicoli motocicli o ciclomotori. Con la circolare qui in commento, l’Agenzia delle Entrate ha diramato le istruzioni operative, utili per comprendere l’orientamento interpretativo seguito dall’Amministrazione finanziaria sul punto.

Il sistema di tassazione delle auto aziendali

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito: TUIR) prevede, da sempre, un regime fiscale per i veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti fondato su un criterio di determinazione forfettaria dell’imponibile da assoggettare a ritenuta, in deroga al principio generale di tassazione ancorato al “valore normale”, come definito dall’art. 51, comma 3, del TUIR medesimo.

Per lo stratificarsi di diversi interventi normativi sul punto, al momento abbiamo una serie di regimi fiscali fra loro alternativi:

  • Veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020

Per questa categoria di mezzi, vale la disciplina in vigore al 31 dicembre 2019, sulla base del testo allora vigente dell’art. 51, comma 4, TUIR secondo cui il valore convenzionale del fringe benefit, era calcolato sulla base del 30% del costo chilometrico conteggiato su una percorrenza annua di 15.000 km, definito nelle cd. “Tabelle ACI”, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.

 

  • Veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020

Per questa diversa categoria di mezzi, l’imponibile è pari una percentuale dell’importo corrispondente, per quel modello di veicolo, a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico stimato dall’ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.

La norma riferita alla categoria di veicoli in esame prevede valori percentuali diversi avuto riguardo al livello di emissione del veicolo concesso, secondo la scala parametrale di seguito riportata:

  • per emissioni di CO2 non superiori a 60g/km, la percentuale è il 25% dell’importo come sopra definito;
  • per emissioni di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km, la percentuale da utilizzare per calcolare il valore della retribuzione in natura risulta il 30% dell’importo come sopra definito;
  • per emissioni di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km, la percentuale sale al 50% dell’importo come sopra definito;
  • per emissioni di CO2 superiori ai 190g/km, la percentuale viene elevata al 60% dell’importo come sopra definito.

 

  • Veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025

Per tali mezzi, ai fini della relativa tassazione, va assunto il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle cd. “Tabelle ACI”, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La suddetta percentuale del 50% è ridotta al 10% per i veicoli a batteria esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli ibridi plug-in.

 

Al riguardo la circolare dell’Agenzia ricorda che tale ultima disciplina si applica, in sostanza, ai veicoli che rispettino congiuntamente tutti i requisiti di seguito trascritti:

– immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;

– concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;

– assegnati (i.e. consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

La circolare, inoltre, puntualizza che la concessione del veicolo non deve essere intesa quale atto unilaterale del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del lavoratore interessato: pertanto, è necessaria la sottoscrizione fra le parti (datore e dipendente) di un atto di assegnazione del fringe benefit e la relativa consegna del mezzo al lavoratore.

Di conseguenza, per individuare la sussistenza, o meno, del requisito derivante dal riferimento normativo ai “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025” occorre aver riguardo alla data della sottoscrizione  dell’atto di assegnazione del veicolo fra datore e lavoratore interessato.

Disciplina transitoria

In aggiunta a quanto sopra, il Legislatore ha introdotto una specifica normativa da applicare ai veicoli che non rientrino nella previsione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.

Resta, infatti, ferma l’applicazione della disciplina in vigore al 31 dicembre 2024 per:

  • i “veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;

e per:

  • quelli “ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.

In questi casi, poiché la norma non fa riferimento alla stipulazione di contratto, l’Agenzia ritiene rilevi la sola data di consegna del mezzo al lavoratore interessato.

In sostanza, per effetto della normativa transitoria, al veicolo immatricolato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, oggetto di concessione in uso promiscuo a un dipendente e a quest’ultimo consegnato entro la fine dello scorso anno, si applica – fino alla naturale scadenza del contratto di concessione – il regime di tassazione in vigore al 31 dicembre 2024.

Peraltro, l’Agenzia, con interpretazione favorevole sia per il lavoratore che per il suo datore, ha precisato che, laddove il veicolo ordinato nel 2024, le cui immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificate dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientrasse nelle tipologia di veicoli cui possono essere applicate percentuali più alte di agevolazione fiscale, alla luce delle normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, potrà essere tassato secondo la disciplina fiscale più favorevole, ossia quella da ultimo citata.

Residuali situazioni di applicazione del sistema di tassazione fondato sul principio del valore normale del bene

La circolare precisa che tale principio, ossia il “valore normale del bene” va applicato nel caso di veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti sottoscritti nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore nel luglio 2025.

Proroga del contratto di concessione

Nel caso di proroga di un contratto di concessione in uso promiscuo di un veicolo, poiché, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, si tratta di una semplice estensione della durata temporale di una concessione già rilasciata, la disciplina fiscale di riferimento è quella in essere al momento dell’originaria sottoscrizione del suddetto contratto, fino alla naturale scadenza dell’assegnazione.

Riassegnazione del mezzo ad altro dipendente

Invece, nel diverso caso di assegnazione del mezzo ad altro dipendente, mediante sottoscrizione di un nuovo e diverso contratto di concessione, l’Agenzia propende per l’applicazione della disciplina fiscale in vigore al momento della riassegnazione, ossia la data della seconda sottoscrizione.

Allegato: IRPEF – Auto aziendali – Circolare AE


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