ANAC E PROCEDURE FINANZIATE CON FONDI PNRR – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E LIMITI ALLA DISCREZIONALITÀ
Ance Brescia comunica che Anac con la Delibera n. 430/2025 è intervenuta su una procedura di gara finanziata con risorse PNRR, segnalando plurime irregolarità nella documentazione predisposta dalla stazione appaltante e richiamando i limiti alla discrezionalità amministrativa nella determinazione dei requisiti di partecipazione.
L’ANAC ha considerato non conforme alla normativa vigente la previsione, contenuta nel disciplinare, di un requisito economico-finanziario ulteriore rispetto all’attestazione SOA. Ai sensi dell’art. 100 d.lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.12, la qualificazione SOA costituisce infatti l’unico strumento idoneo a dimostrare capacità tecniche ed economiche negli appalti di lavori.
La richiesta di un parametro aggiuntivo risulta dunque ingiustificatamente restrittiva e potenzialmente idonea a comprimere la concorrenza.
Oltre alla violazione principale relativa ai requisiti di partecipazione, l’Autorità ha rilevato ulteriori profili di illegittimità:
- Assenza di progettazione a base di gara
La procedura è risultata priva di un adeguato livello di progettazione posto a base di gara, in contrasto con gli artt. 41 e Allegato I.7 del Codice.
Ciò determina incertezza sull’oggetto dell’appalto e sulle prestazioni richieste.
- Ripetizione di lavori analoghi priva dei presupposti di legge
La documentazione prevedeva la facoltà di ricorrere alla ripetizione di lavori analoghi ex art. 76, comma 6, nonostante mancassero i presupposti essenziali, tra cui un progetto posto a base della gara originaria.
La previsione ha inoltre inciso in modo improprio sul calcolo del valore complessivo dell’appalto.
- Punteggi premiali per prestazioni aggiuntive non previste nel progetto esecutivo
Il disciplinare attribuiva punteggi per l’offerta di un periodo ulteriore di manutenzione ordinaria delle opere, in contrasto con l’art. 108, comma 11, che vieta alle amministrazioni di valorizzare opere o servizi estranei all’oggetto dell’appalto.
Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, l’Autorità ha:
- invitato la stazione appaltante ad annullare in autotutela bando, disciplinare e atti conseguenti;
- raccomandato, in caso di riedizione della procedura, di adeguare integralmente la documentazione ai principi di proporzionalità, trasparenza e correttezza;
- assegnato un termine di 30 giorni alla stazione appaltante per conformarsi alle indicazioni, avvertendo della possibile impugnazione degli atti in caso di mancato adeguamento.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera in allegato
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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