ANAC – I COSTI DELLA MANODOPERA DEVONO ESSERE INDICATI SEPARATAMENTE, MA TALE INDICAZIONE SEPARATA NON LI SOTTRAE AL RIBASSO.
Ance Brescia comunica che con delibera del 26/11/2025, n. 455, Anac è intervenuta sul tema dello scorporo della manodopera per affermare che i costi della manodopera devono essere indicati separatamente, ma tale indicazione separata non li sottrae al ribasso.
Nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di riparazione e manutenzione su immobili, l’istante lamentava di essere stato escluso all’esito della verifica di congruità della propria offerta, con la quale aveva applicato il ribasso sull’importo a base d’asta decurtato dell’importo della manodopera, anzichè sull’intero valore dell’importo a base d’asta.
ANAC, con la delibera in questione, ha esposto le seguenti considerazioni:
– l’art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l’obbligo della stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera, i quali, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale
– l’indicazione contenuta nell’art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023, non è quella di sottrarre i costi della manodopera al ribasso, bensì di individuarli, cioè quantificarli ai sensi del comma 13, e di scorporare gli stessi dall’importo soggetto a ribasso, cioè di indicare separatamente i medesimi, così come quantificati, rispetto all’importo (complessivo) soggetto a ribasso. Tuttavia, quest’ultimo, cioè l’importo a base di gara, comprende anche i costi della manodopera (vedasi, per esempio, Sent. C. Stato 02/07/2025, n. 5712);
– la quantificazione e l’indicazione separata (o scorporata) dei costi della manodopera negli atti di gara risponde alla duplice ratio: di imporre una maggiore trasparenza all’azione amministrativa e di rafforzare la tutela della manodopera, nonché di fare in modo che gli operatori economici parametrino i propri costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante, in modo da responsabilizzare gli stessi, assicurando che, prima di formulare il proprio ribasso complessivo, svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi.
ANAC ha concluso che l’operatore economico deve indicare separatamente il costo della manodopera, essendo onerata di tale indicazione separata anche la stazione appaltante, ma per l’operatore economico, così come per la stazione appaltante, l’importo posto a base di gara è comprensivo dei costi della manodopera.
Su tale importo va applicato il ribasso complessivo offerto dall’operatore economico, con la possibilità per quest’ultimo, in specie quando il proprio costo della manodopera è inferiore a quello della stazione appaltante, di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Nel caso di specie, la lex specialis specificava chiaramente l’importo a base di gara, che era comprensivo dei costi della manodopera e da cui erano espressamente detratti solamente gli oneri della sicurezza.
Dunque, il ribasso percentuale offerto doveva riferirsi all’intero importo a base di gara.
Si pubblica in allegato la delibera in commento.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
ALLEGATO: Anac_Delibera 455 del 26 novembre 2025
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