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29.09.2025 - lavori pubblici

ANAC – LE CERTIFICAZIONI NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE UN REQUISITO DI AMMISSIONE A UNA PROCEDURA D’APPALTO

Ance Brescia informa che Anac, con il Parere di precontenzioso del 9 settembre 2025, n. 345 (in allegato), ha chiarito che le certificazioni non possono essere previste come requisito di ammissione a pena di esclusione in una gara d’appalto pubblico.

Una stazione appaltante si è infatti interrogata sulla possibilità in una gara di inserire, oltre ai requisiti economici e tecnici previsti dal Codice, anche il possesso di più certificazioni di qualità come condizione necessaria per partecipare a una gara.

Anac, nel parere, ha ripreso il quadro normativo contenuto sul punto nel D. Lgs. n. 36/2023 ricordando che il Codice definisce in maniera chiara i requisiti di ordine speciale che le stazioni appaltanti possono richiedere ai concorrenti. In particolare, l’art. 100 individua le tipologie di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ribadendo che devono essere sempre pertinenti e proporzionate all’oggetto dell’appalto, mentre l’art. 10, comma 3, sancisce la tassatività delle cause di esclusione secondo le quali non è consentito introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice o da leggi speciali. Le certificazioni di qualità, in questo contesto, non rientrano tra i requisiti di ammissione, potendo al più essere valorizzate in sede di valutazione dell’offerta tecnica quale requisito premiale.

L’Autorità ha ripreso un orientamento già espresso nella Delibera n. 203/2025, sottolineando che la disciplina del nuovo Codice “non lascia spazio a interpretazioni” che consentano di inserire requisiti di partecipazione ulteriori. Le certificazioni possono essere utilizzate come criteri premiali nell’offerta tecnica, non come condizioni di ammissione, per non comprimere la concorrenza.

Pertanto, il principio consolidato sancito dalla giurisprudenza in vigenza del precedente codice e richiamato nelle memorie della Stazione Appaltante, secondo il quale la SA dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, va mantenuto, ma applicato alle condizioni sancite dal nuovo Codice, e in particolare, nel rispetto del principio del risultato di cui all’art. 1, del principio di accesso al mercato di cui all’art. 3 e del principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione di cui all’art. 10, che rappresenta un corollario dei menzionati principi.

ANAC ha quindi ritenuto non conforme la clausola del disciplinare e ha invitato l’amministrazione ad annullarla in autotutela, con successiva ripubblicazione degli atti di gara e nuovi termini di partecipazione. Infatti, l’autonomia delle stazioni appaltanti non può trasformarsi in un potere illimitato, ma deve sempre essere esercitata entro i confini fissati dal Codice e dai principi di legalità e ragionevolezza.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Allegato: Anac_Parere di precontenzioso del 9 settembre 2025, n. 345


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