CCNL 21 FEBBRAIO 2025 – FONDO PREVEDI – MISURA DEL CONTRIBUTO CONTRATTUALE – ACCORDO 4 LUGLIO 2025 – ADEMPIMENTI A CARICO IMPRESE
Le Parti Istitutive del Fondo Prevedi, ossia Ance, Associazioni Artigiane, Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, hanno sottoscritto il 4 luglio scorso un accordo recante alcune modifiche alla disciplina del contributo contrattuale, come previsto negli accordi di rinnovo dei rispettivi CCNL.
Con questo accordo, di cui si illustrano di seguito i contenuti, le Parti danno seguito a quanto segnalato dalla Covip al Fondo Prevedi in merito alla necessità di ridurre il crescente divario tra posizioni associate e posizioni contribuenti.
Contributo contrattuale per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2025
In esito alle intese intercorse, per i lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2025, il contributo contrattuale è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi (con l’unica eccezione di cui si parlerà più sotto). Ai fini del calcolo di tale durata, nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.
Pertanto, per i rapporti di lavoro che superino tale durata, il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro al Fondo Prevedi a decorrere dal quarto mese successivo all’assunzione, fermo restando che l’importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi, calcolati come sopra indicato.
Caso di eccezione al versamento dal quarto mese
L’eccezione prevista dall’accordo è rappresentata dal lavoratore che abbia già attivato, nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale, ossia il TFR maturando e/o il contributo aggiuntivo dell’1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR, come risultante dai flussi informativi intercorrenti tra il Fondo stesso, le singole Casse Edili e i datori di lavoro. In tal caso, pertanto, il contributo contrattuale sarà versato dall’azienda fin dal primo mese del rapporto di lavoro.
Rapporti di durata inferiore a tre mesi
L’accordo prevede anche una specifica erogazione retributiva da corrispondere, con modalità distinte per impiegati e operai, nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi. Gli importi di tale erogazione sono stati determinati in maniera tale da mantenere una sostanziale parità di costo per l’azienda rispetto a quello del contributo contrattuale.
La medesima erogazione non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
- Impiegati
Per gli impiegati sarà riconosciuto dal datore di lavoro, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo gli importi indicati nella tabella A, allegata all’accordo in esame, moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, mentre non vanno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
- Operai
Per gli operai, sarà riconosciuto dal datore di lavoro un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, sempre allegata all’accordo in esame.
i coefficienti orari riportati nella predetta tabella, relativa al CCNL Ance, devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. L’importo complessivo deve essere arrotondato all’euro.
Tale importo sarà versato dal datore stesso, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile, in un apposito Fondo. L’importo così versato dall’azienda sarà erogato all’operaio dalla Cassa Edile in concomitanza con l’erogazione della GNF.
Il Servizio sindacale di ANCE Brescia rimane a disposizione delle Imprese per ogni ulteriore chiarimento si rendesse opportuno nell’applicazione dell’accordo qui in commento.
ALLEGATO: Prevedi – Accordo
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