Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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12.05.2025 - lavoro

CCPL 30 NOVEMBRE 2022 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – SECONDO PARAMETRO AZIENDALE: IL VOLUME D’AFFARI AI FINI IVA – ADEMPIMENTI – IN PARTICOLARE: ANDAMENTO NEGATIVO – COMUNICAZIONE AD ANCE BRESCIA – MODULISTICA E CHIARIMENTI APPLICATIVI  

Il Contratto Collettivo di Lavoro per la Provincia di Brescia, sottoscritto, il 30 novembre 2022, da ANCE Brescia e dalle Organizzazioni sindacali di categoria, ha previsto una nuova disciplina dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), ossia della voce retributiva da corrispondersi solo in caso di positivo andamento del settore in riferimento a parametri di produttività, di qualità e di competitività, definiti dalla già citata contrattazione collettiva.

Nello specifico, la struttura premiale è legata al positivo andamento di una serie di parametri, individuati nel testo del suddetto CCPL.

L’impresa deve, in sostanza, erogare l’EVR di cui trattasi solo nel momento in cui riscontri l’andamento positivo di due parametri:

  • l’incremento del numero di ore denunciate in Cassa Edile
  • l’incremento del volume di affari ai fini IVA, rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali dell’impresa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per quanto di interesse della presente circolare, il mancato perfezionamento del secondo parametro richiede che il datore attui la procedura informativa prevista nel citato CCPL e, qui, di seguito, ripercorsa.

Modalità di effettuazione della verifica inerente il parametro IVA

Per determinare il raggiungimento, o meno, del parametro di cui trattasi, le imprese devono confrontare la somma dei valori del volume annuale di affari IVA (1° gennaio-31 dicembre) denunciato per ciascun anno che compone il triennio di riferimento con quello del triennio immediatamente precedente.

In particolare, il confronto fra i volumi di affari è effettuato prendendo a riferimento i valori denunciati, ai fini IVA, nel triennio 2024-2023-2022 rispetto a quelli del triennio 2023-2022-2021 o del minor periodo nel caso di imprese costituito nel corso dell’ultimo triennio.

Obblighi dell’impresa nel caso in cui il parametro IVA sia positivo

Qualora l’impresa verifichi, attraverso il suddetto confronto, l’andamento positivo del proprio parametro IVA, come sopra definito, la stessa dovrà erogare l’Elemento Variabile della Retribuzione, nell’importo correlato al parametro di cui trattasi (ossia nella misura del 50% dell’EVR teorico spettante al lavoratore).

Per le modalità di calcolo dell’EVR rimandiamo a una delle già citate circolari associative.

Obblighi dell’impresa nel caso in cui il parametro IVA sia pari o negativo

Nel caso in cui il proprio parametro connesso al volume di affari ai fini IVA sia pari o negativo, l’impresa deve trasmettere ad ANCE Brescia, entro il 31 maggio 2025, un’autodichiarazione sul non raggiungimento del citato parametro, dandone comunicazione, ove costituita, anche alla R.S.U..

Per procedere a tale trasmissione, l’impresa interessata deve inviare via PEC all’indirizzo partisocialiediliziabrescia@legalmail.it la suddetta autodichiarazione, avvalendosi del modello allegato alla presente.

Nonostante il termine sia da considerarsi, ad avviso di ANCE Brescia, non tassativo, sottolineiamo come opportuno che le Imprese interessate procedano alla suddetta trasmissione con sollecitudine, in modo da non comprimere i tempi e gli spazi della procedura di informativa sindacale, più sotto riportata, da svolgersi prima del mese di erogazione della seconda quota di EVR, ossia settembre 2025.

La procedura di informativa sindacale

Ricevute le comunicazioni aziendali, ANCE Brescia informerà le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCPL delle imprese che abbiano dichiarato il mancato raggiungimento del secondo obiettivo su cui è strutturato l’EVR.

Le suddette Organizzazioni potranno richiedere, per il tramite di ANCE Brescia stessa, un confronto per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base delle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa.

La richiesta sindacale deve essere presentata entro 15 giorni dall’informativa inviata dall’Associazione: all’eventuale incontro, che potrà tenersi in modalità telematica, è espressamente prevista dal CCPL, per le imprese socie di ANCE, la presenza di un funzionario dell’Associazione.

Con l’occasione, ricordiamo che l’eventuale omesso adempimento dell’obbligo di comunicazione o il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni sindacali richiedenti comporta l’obbligo di erogare l’EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Per contro, in caso di attivazione della procedura sopra descritta da parte dell’impresa, cui non facesse seguito, nel predetto termine di 15 giorni, la richiesta di incontro da parte sindacale, l’impresa sarà legittimata a corrispondere ai lavoratori l’EVR in misura ridotta.

Chiarimenti applicativi su casi particolari: le imprese costituite nel corso del triennio di riferimento

Viste le numerose richieste di chiarimento pervenute, cogliamo l’occasione della presente circolare per confermare quanto già previsto a livello interpretativo nella circolare 15 dicembre 2022, a valere per entrambi i parametri su cui poggia l’EVR.

Per le imprese costituite nel 2024, ciascun parametro su cui poggia l’EVR si dà per raggiunto, per espressa previsione contenuta nel Contratto provinciale.

Le imprese costituite nel 2022 e nel 2023, invece, dovranno riconoscere l’EVR 2024 sulla base del confronto fra gli anni disponibili, pur se gli stessi rappresentano un solo biennio (2023-2022 su 2022-2021) o un anno solo (2024 su 2023).

… in particolare: le imprese operanti in provincia di Brescia ma che applicano CCPL di altri territori

Evidenziamo nuovamente – a fronte delle molteplici telefonate e richieste di chiarimenti ricevute sul punto – come il CCPL di Brescia preveda esplicitamente che le imprese, attive nella nostra Provincia ma provenienti da un altro territorio, dovranno riconoscere, se, come previsto, mantengono l’integrativo rappresentato da un CCPL diverso da quello bresciano, l’EVR spettante dalla contrattazione di provenienza.

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Il Servizio sindacale di ANCE Brescia resta, comunque, a disposizione delle imprese per ogni ulteriore chiarimento si rendesse opportuno al n. di telefono 030-399.133 oppure all’indirizzo e-mail dei funzionari (francesco.zanelli@ancebrescia.it; sara.zoni@ancebrescia.it).

Per gli iscritti all’Ordine dei Consulenti è, altresì, disponibile la casella di posta elettronica sportello.consulenti@ancebrescia.it aperta per agevolare il contatto fra il mondo dei professionisti e l’Associazione, nell’interesse delle imprese edili assistite da entrambi.

Allegato: Circolare Illustrativa EVR


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