CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: IN GAZZETTA IL DECRETO CORRETTIVO CON LE NUOVE REGOLE
Proroga a regime del termine di adesione, definitivamente spostato dal 31 luglio al 30 settembre. Soglia massima per l’applicazione dell’imposta sostitutiva a partire dalle adesioni relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima del 13 giugno 2025. E, poi, modifiche alla determinazione del reddito concordato e l’introduzione di nuove clausole di esclusione e cessazione. Sono alcune delle novità più importanti introdotte per il Concordato Preventivo biennale dal decreto legislativo correttivo (12 giugno 2025, n. 81 recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 134 del 12 giugno 2025).
Il provvedimento, in vigore dal 13 giugno 2025, introduce diverse modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (in particolare, a partire dalle adesioni relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima del 13 giugno scorso), oltre a semplificazioni in materia di adempimenti e versamenti e a interventi relativi al sistema sanzionatorio e al contenzioso tributario.
Si ricorda che il concordato preventivo – introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 e in parte successivamente modificato dal D.Lgs. n. 108/2024 – è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi per i soggetti cui si applicano gli ISA e consiste in una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate di definizione del reddito d’impresa imponibile ai fini IRES ed IRAP, valida per due annualità.
A seguito di questo accordo fra il Fisco ed il contribuente, quindi, le imposte sui redditi e l’IRAP vengono versate, per due anni, sulla base di un reddito predefinito.
Come noto, i contribuenti che aderiscono al concordato possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva, la cui aliquota varia in base al punteggio ISA, calcolata sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito rilevante ai fini del concordato relativo al periodo d’imposta precedente.
Queste in particolare, le novità previste dal Dlgs 81/2025 in tema di concordato preventivo biennale:
- proroga a regime del termine di adesione (art. 11), che viene definitivamente spostato dal 31 luglio al 30 settembre. Inoltre, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine si sposta all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- previsione di una soglia massima per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (art.8), a partire dalle adesioni relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima del 13 giugno 2025 (entrata in vigore del Dlgs in commento).
In particolare, viene introdotto il limite di 85.000 euro all’eccedenza, tra reddito concordato e quello dichiarato nel periodo precedente a quello di adesione, sulla quale i soggetti che aderiscono al concordato possono applicare l’imposta sostituiva con aliquota del 10%, 12% o 15%, a seconda del livello di affidabilità fiscale. Sulla parte eventualmente eccedente gli 85.000 euro dovrà invece applicarsi l’aliquota ordinaria del 43%, per i soggetti IRPEF e del 24%, per i soggetti IRES;
- modifiche alla determinazione del reddito concordato (art.13) per le adesioni esercitate a partire dal biennio 2025-2026, introducendo, tra le componenti che non concorrono alla formazione del reddito oggetto della proposta di concordato, la maggiorazione del 120% del costo del lavoro per le nuove assunzioni, di cui all’art. 4 del Dlgs n. 216/2013 (che si aggiunge, quindi, agli altri elementi che non sono oggetto di reddito concordato quali plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, perdite su crediti, etc);
- introduzione di soglie massime alle proposte di reddito che può formulare l’Amministrazione finanziaria a beneficio dei soli contribuenti con un punteggio ISA elevato (art.14).
In particolare, è previsto che la proposta di reddito non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli oggetto di concordato, aumentato del:
– 10%, per i contribuenti che, nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10;
– 15%, per i contribuenti che, nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
– 25%, per i contribuenti che, nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
Tuttavia, tale limite non trova applicazione se la proposta, formulata applicando tali criteri, risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di elaborazione di cui all’articolo 9, comma 1 del D.lgs n. 13/2024.
Le stesse regole vengono estese anche alla determinazione della base imponibile IRAP oggetto di concordato;
- introduzione di nuove cause di esclusione e di cessazione, sempre a partire dalle adesioni relative al 2025-2026 (art.9) e di una norma di interpretazione autentica in tema di esclusione e cessazione del concordato per effetto di conferimento (art.10).
In particolare, oltre alle cause di esclusione riguardanti specifiche categorie di lavoratori autonomi (soggetti che partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati – art.9), viene prevista una norma di interpretazione autentica (quindi ad efficacia retroattiva) delle disposizioni che stabiliscono l’esclusione o la cessazione dell’efficacia del concordato preventivo nel caso in cui la società o l’ente risulta interessato, tra l’altro, da operazioni di conferimento (art.11, co.1, lett.b-quater, Dlgs 13/2024). Sul punto, il Dlgs 81/2025 in commento precisa che le operazioni rilevanti ai fini dell’esclusione e della cessazione dal concordato sono solo quelle aventi per oggetto il conferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda, mentre non determinano la cessazione operazioni quali il conferimento in denaro da parte dei soci;
- specificazione in merito alle cause di decadenza relative in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato (previste dall’art. 22, comma 1, lett. e, del D. Lgs. n. 13/2024).
Viene specificato (art.15), al proposito, che la decadenza si verifica qualora il versamento delle imposte non avvenga entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.
Per effetto delle novità apportate dal D.lgs 81/2025 in commento, è stato aggiornato il software “Il tuo ISA 2025 CPB” con la versione 1.0.1 dell’11 giugno scorso (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate), che consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, degli ISA e della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB).
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, il software consente, inoltre, la trasmissione telematica della proposta di concordato anche in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi, utilizzando il frontespizio dei modelli Redditi.
Ammessa, poi, entro gli stessi termini validi per aderire (30 settembre 2025, in virtù del D.lgs 81/2025), la revoca di un’eventuale precedente adesione al concordato per il biennio 2025/2026, da trasmettere esclusivamente in via autonoma, utilizzando il frontespizio dei modelli Redditi.
Resta comunque valida l’accettazione di eventuali proposte di adesione elaborate con la precedente versione 1.0.0 del software “Il tuo ISA 2025 CPB”, anche se sarà possibile presentare una nuova accettazione alla proposta di concordato elaborata con l’ultima versione del software, sempre nel rispetto dei termini normativamente previsti.
Infine, si precisa che l’aggiornamento del software non produce alcun effetto sull’esito degli ISA eventualmente già calcolati e/o già calcolati e trasmessi.
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