Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
Tel. 030.399133 - Email: sara.meschini@ancebrescia.it
06.10.2025 - lavori pubblici

CONTRATTI PUBBLICI E RATING DI LEGALITÀ – È LEGITTIMO IL DINIEGO DEL RATING BASATO SU UNA SENTENZA DI CONDANNA PENALE ANCHE NON DEFINITIVA

(TAR Lazio Roma,Sez. I, sentenza 30 settembre 2025 n. 16884)

…omissis…

Il Rating di Legalità è un istituto di natura premiale, finalizzato a riconoscere e promuovere principi di comportamento etico in ambito aziendale, e non ha carattere sanzionatorio. In ragione di tale finalità, è legittimo il diniego del rating basato su una sentenza di condanna penale anche non definitiva, emessa a carico di figure apicali dell’impresa (o della sua controllante) per uno dei reati previsti dal Regolamento AGCM. La mancata previsione regolamentare del requisito della “irrevocabilità” per la sentenza di condanna (a differenza di quanto esplicitamente previsto per il decreto penale) indica la volontà di attribuire rilevanza ostativa anche a condanne di primo grado, in quanto esse costituiscono un vulnus attuale all’immagine di integrità e affidabilità etica dell’impresa.
…omissis…
I presupposti per l’ottenimento del Rating di Legalità sono distinti e più rigorosi rispetto alle cause di esclusione dalle gare pubbliche. Mentre l’esclusione da un appalto incide sul diritto fondamentale di operare sul mercato e richiede quindi requisiti più stringenti (come la definitività di una condanna), il diniego del rating consiste nella mancata attribuzione di un “premio”. Pertanto, è logico e proporzionato che l’ordinamento preveda, per il conseguimento di tale titolo premiale, requisiti di integrità morale più stringenti e restrittivi.
…omissis…

Il TAR Lazio ha confermato la legittimità del diniego del Rating di Legalità emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nei confronti di una società di costruzioni.
La decisione del TAR si basa su principi chiari che definiscono la natura e i limiti di questo importante strumento di etica aziendale.
L’AGCM aveva negato il rating a una società dopo aver scoperto, tramite il certificato dei carichi pendenti, che l’amministratore unico della sua società controllante al 100% aveva ricevuto una condanna in primo grado per omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
La società ricorrente sosteneva che una condanna non ancora passata in giudicato non potesse costituire un motivo legittimo per il diniego, equiparando, di fatto, le regole del rating a quelle, più garantiste, previste per l’esclusione dalle gare pubbliche.
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, chiarendo tre aspetti fondamentali:
1. Il Rating è un Premio, non un Diritto: Il rating non è un’autorizzazione a operare, ma un riconoscimento premiale per le imprese particolarmente virtuose. Il suo diniego non è una sanzione, ma la semplice constatazione che l’impresa non possiede, in quel momento, gli elevati standard di etica e legalità richiesti per ottenere il “bollino” di affidabilità.
2. Una Condanna di Primo Grado è sufficiente: Il TAR ha confermato la validità del Regolamento AGCM. Una sentenza di condanna, anche se non definitiva, per reati gravi e pertinenti all’attività d’impresa (come quelli sulla sicurezza sul lavoro), rappresenta un “vulnus” immediato all’immagine di integrità dell’azienda. Attendere l’esito di tutti i gradi di giudizio, che può richiedere anni, snaturerebbe la funzione del rating, che è quella di fornire un’indicazione attuale dell’affidabilità di un’impresa.
3. Le Regole del Rating sono più rigide di quelle per le Gare d’Appalto Questo è il punto giuridicamente più importante. Il TAR ha respinto l’analogia con le cause di esclusione dagli appalti. Essere esclusi da una gara è una misura grave che limita la libertà economica. Non ricevere un “premio” come il rating non lo è. Per questo, è del tutto legittimo che i requisiti per ottenere il rating siano più stringenti e rigorosi di quelli richiesti per la semplice partecipazione a una gara.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941