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04.08.2025 - lavori pubblici

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE “INFRASTRUTTURE” – CAM E CEL PER QUALIFICAZIONE SOA

La legge n.  105 del 18 luglio 2025, di conversione con modifiche del decreto legge 21 maggio 2025, 73, recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti” nella seconda parte di interesse per i temi relativi ai lavori pubblici affronta la disciplina dei criteri ambientali minimi (CAM) e i lavori subappaltati ai fini della qualificazione Soa.

Di seguito, l’illustrazione delle previsioni inerenti i CAM e i CEL per la qualificazione Soa.

 

  • Criteri ambientali minimi per affidamenti di interventi di ristrutturazione

Viene inserita la disciplina i criteri ambientali minimi (CAM) nell’ambito dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione.

La previsione stabilisce che i criteri sulla base dei quali determinare i CAM da inserire in tali affidamenti siano quelli stabiliti nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi. La disciplina attuale prevede invece che i criteri per tali CAM siano definiti da decreti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

 

Articolo 2, comma 1, lettera f) – “Transitorio sulle nuove regole di utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate

Il decreto correttivo (n. 209/2024) è intervenuto sul comma 20 dell’articolo 119 e sull’art. 23 dell’allegato II.12 del Codice 36/2023, in tema di utilizzo dei lavori subappaltati ai fini SOA.

In particolare, per effetto delle modifiche sopra evidenziate, i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) relativi alle prestazioni subappaltate possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori. L’appaltatore potrà utilizzare gli importi di detti certificati al fine di determinare la cifra d’affari complessiva (art. 23, comma 1, lett. “b” dell’Allegato II.12).

Rispetto a tale innovazione, che senza dubbio genera alcuni dubbi di compatibilità sia con le direttive comunitarie sia con il dettato costituzionale, sin da subito rilevate da ANCE, il decreto correttivo non prevedeva neanche una disciplina transitoria, per regolare gli effetti sui contratti in corso.

Ora, il decreto è intervenuto a colmare tale lacuna, introducendo, all’articolo 225-bis del Codice 36/2023, il comma 3 bis il quale chiarisce che le “vecchie” regole sulla qualificazione attraverso i lavori subappaltati – che consentivano all’appaltatore di utilizzare i CEL relativi a tali prestazioni, ai fini SOA – continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.

Per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo 209/2024, ossia prima del 31 dicembre 2024, ovvero in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.

Conseguentemente, le “nuove” regole – introdotte dal decreto correttivo (n. 209/2024) che, come detto, limitano al solo subappaltatore l’utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate, si applicano ai contratti le cui procedure siano state avviate a partire dal 31 dicembre scorso.

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni.

 


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