Convertito in legge il decreto-legge “Infrastrutture” – Ponte sullo Stretto di Messina e Protezione Civile
Si informa che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 166 del 19 luglio 2025, è stata pubblicata la legge n. 105 del 18 luglio 2025, di conversione con modifiche del decreto legge 21 maggio 2025, 73, recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.
Di seguito, l’illustrazione di una prima parte delle previsioni di interesse per i lavori pubblici.
Articolo 1 – Disposizioni urgenti per l’avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria
L’articolo rende obbligatoria la costituzione del Collegio consultivo tecnico nell’ambito dei lavori per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Ciò, al fine di prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell’opera. È, altresì, prevista una decurtazione del 50% dei compensi del Collegio, rispetto a quelli determinati, ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’Allegato V.2 del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). Tale disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione del decreto de quo.
Inoltre, ai fini dello svolgimento dei compiti finalizzati alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente, la Società Stretto di Messina viene iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dal Codice dei contratti pubblici.
Articolo 2- “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile”
L’articolo è volto, tra l’altro, a creare una disciplina dedicata alle procedure di somma urgenza ed una per le procedure di protezione civile.
- Articolo 140 del Codice dei contratti pubblici- procedure di somma urgenza.
In particolare, l’articolo 140 del codice dei contratti è stato modificato e reso disposizione “ad hoc” per le procedure di “somma urgenza”, la cui definizione, precedentemente prevista al comma 6, è stata spostata al comma 1-bis.
Il comma 1-bis dell’articolo 140, la cui formulazione testuale è stata meglio chiarita in sede di conversione, stabilisce, infatti, che “Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. 1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall’eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all’articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo |
– Affidamenti diretti
Con specifico riferimento agli affidamenti diretti dei lavori, il comma 1 della previsione, così come modificato alla Camera ai fini di una maggiore chiarezza del testo, chiarisce, in primo luogo, che l’esecuzione immediata sia possibile entro il limite vigente di 500.000 euro o, se superiore, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, e comunque nel limite della soglia europea.
Nuovo articolo 140-bis del Codice dei contratti pubblici (Procedure di protezione civile).
Il nuovo articolo 140-bis è dedicato ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile (di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a, b e c del Codice della Protezione Civile).
– Affidamenti diretti
Con specifico riferimento agli affidamenti diretti, la previsione, modificata in sede di conversione, stabilisce che in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000 euro di cui all’articolo 140, comma 1, primo periodo sopra citato, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile.
Inoltre, con una previsione parimenti introdotta in sede di conversione, che va incontro alle osservazioni formulate da ANCE in sede di audizione sul provvedimento, si stabilisce che l’affidamento diretto non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
– Deroghe specifiche in caso di stato di emergenza nazionale
Si prevede che, in caso di dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale, e ferma restando la possibilità di prevedere ulteriori misure derogatorie con le ordinanze di protezione civile, di cui all’articolo 25 del d.lgs. n. 1 del 2018, la possibilità di affidare appalti pubblici in deroga a diverse disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, tra cui:
- articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché’ dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
- articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
- articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento dei tempi del suo svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del diritto dell’Unione europea;
- articolo 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e accelerare le relative procedure (la previsione è di nuova introduzione rispetto a quanto prevedeva l’abrogato comma 11 dell’articolo 140);
- articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente ai tempi e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento dei suoi tempi di svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale (la previsione è di nuova introduzione rispetto a quanto prevedeva l’abrogato comma 11 dell’articolo 140);
- articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
– Misure specifiche per eventi emergenziali regionali o nazionali
Il comma 4, riproponendo il vecchio comma 1 dell’articolo 140, per gli eventi emergenziali regionali o nazionali (o nella ragionevole previsione degli stessi) per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale, o nella ragionevole previsione del loro imminente verificarsi ed anche in assenza della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, prevede:
- il raddoppio degli importi per gli affidamenti diretti (articolo 50, comma 1) nei limiti delle soglie comunitarie per specifici contratti (lavori, servizi e forniture legate all’emergenza);
- l’estensione del termine per la perizia giustificativa delle prestazioni, redatta dal RUP o da un tecnico dell’amministrazione, a trenta giorni (rispetto ai dieci giorni previsti in generale per la somma urgenza);
- l’identificazione del soggetto attuatore (ove nominato) come amministrazione competente per l’affidamento e l’esecuzione.
– Autocertificazione dei requisiti
Il comma 5 prevede l’applicazione dell’articolo 140, comma 7, relativo all’autocertificazione dei requisiti di partecipazione nel caso di procedure di somma urgenza ed all’effettuazione di controlli successivi da parte delle stazioni appaltanti, e ai controlli successivi, anche quando si utilizzano le procedure negoziate senza bando per emergenze di protezione civile (articolo 76, comma 2, lettera c).
- Nuovo articolo 46-bis del Codice della protezione civile
La previsione stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 140-bis sopra esaminato, ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile di livello locale regionale e nazionale, si applicano le seguenti previsioni:
- verifiche antimafia semplificate: le verifiche antimafia si svolgono mediante il rilascio di informativa liberatoria provvisoria, che consentire la stipula dei contratti e subcontratti sotto condizione risolutiva;
- ricorso a centrali di committenza per strutture temporanee: in caso di eventi emergenziali di livello regionale o nazionale, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, si consente ai soggetti attuatori di avvalersi della società Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all’affidamento dell’appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’articolo 76 del codice dei contratti.
Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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