COSTO DI COSTRUZIONE EDIFICI RESIDENZIALI ANNO 2026
(art. 16, comma 9, dPR n. 380 del 2001, art. 48, commi 1 e 2, L.R. n. 12 del 2005)
Proposta di aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l’anno 2026 (Comuni della Regione Lombardia)
L’articolo 16, comma 4, del dPR n. 380 del 2001, che ha sostituito l’articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi sono stati sostituiti dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), nonché l’articolo 48, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 2005, dispongono che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma dell’articolo 4, primo comma, lettera g), della legge n. 457 del 1978.
Le predette norme stabiliscono altresì che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente (dai comuni), in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Per la Regione Lombardia è stata fatta una prima individuazione in Lire 482.300 al metro quadro con la deliberazione della Giunta regionale n. 53844 del 31 maggio 1994 (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994). Successivamente non vi è stato più alcun intervento regionale né vi sono previsioni a breve termine in questo senso.
La regione, appositamente interpellata, ha risposto “… essendo la legge n. 537 del 1993, per così dire solo “esortativa” in tale senso ed avendo valutato gli esiti complessivi del primo aggiornamento (che fissava un costo unitario di Lire 482.300 al metro quadro), la Regione Lombardia ha stabilito di lasciare libertà ai Comuni, in virtù dell’autonomia loro concessa dalla Costituzione. Sono pertanto i Comuni a stabilire individualmente i costi di costruzione annualmente aggiornati” (comunicazione della regione a quesito di questo sito in data 24 novembre 1997).
I moduli operativi potrebbero essere più d’uno, in base ai più vari elementi:
- da quando fare partire l’aggiornamento (dal giugno 1994, data della pubblicazione della delibera regionale, dal 1° gennaio 1995, inizio del primo anno successivo o dal giugno 1995, momento del primo inadempimento regionale, quindi momento di maturazione della funzione surrogatoria del comune);
- dal mese sul quale deve essere calcolato l’aggiornamento (giugno, gennaio, o il mese in cui si rende pubblico l’aggiornamento);
- da quando deve avere effetto l’aggiornamento (dal mese di giugno, dal mese di gennaio o da qualsiasi momento in cui sia reso pubblico l’aggiornamento stesso).
- Bisogna tenere presente che gli indici ISTAT sono resi noti con alcuni mesi di ritardo, quindi, nell’impossibilità di aggiornamenti in tempo reale, tra i vari atteggiamenti (tutti opinabili) sembra più ragionevole quello che:
- tiene in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno (primo mese di applicazione della prima, e unica, determinazione regionale) in modo che l’importo base di riferimento sia omogeneo;
- rende effettivo l’aggiornamento dal 1° gennaio successivo (visto che, di norma, gli indici ISTAT di giugno sono resi noti solo in novembre o dicembre).
Nel corso degli anni ISTAT ha provveduto ad aggiornare gli indici mensili del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, aggiornamento reso necessario considerando le modifiche intervenute nelle tecniche di costruzione e le novità in materia e per prendere in esame una nuova tipologia di costruzione, a partire dal 2005 ad oggi, con coefficienti di raccordo tra i diversi anni presi in considerazione.
Si ritiene accettabile che, per il 2026, sia da considerare un costo di costruzione per gli edifici residenziali di Euro 505,90 al metro quadrato, ricavato dal seguente prospetto:
Costo costruzione 1995 = Lire 482.300
Costo costruzione 1996 = Lire 482.300 x 123,8 / 120,9 = Lire 493.868
Coefficiente di raccordo tra base 1990 e base 1995 = 1,232
Costo costruzione 1997 = Lire 493.868 x 101,0 / 123,8 x 1,232 = Lire 496.390
Costo costruzione 1998 = Lire 496.390 x 103,6 / 101,0 = Lire 509.168
Coefficiente di raccordo tra gli indici che decorrono dal gennaio 1998 e gli indici precedenti = 1,0285
Costo costruzione 1999 = Lire 509.168 x 102,7 / 103,6 x 1,0285 = Lire 519.130
Costo costruzione 2000 = Lire 519.130 x 104,6 / 102,7 = Lire 528.735
Costo costruzione 2001 = Lire 528.735 x 107,7 / 104,6 = Lire 544.405
Costo costruzione 2002 = Lire 544.405 x 110,1 / 107,7 = Lire 556.636 pari a Euro 287,43
Costo costruzione 2003 = € 287,43 x 114,8 / 110,1 = € 299,70
Coefficiente di raccordo tra base 1995 e base 2000 = 1,0776
Costo costruzione 2004 = € 299,70 x 109,4 / 114,8 x 1,0776 = € 307,59
Costo costruzione 2005 = € 307,59 x 114,2 / 109,4 = € 321,09
Coefficiente di raccordo tra base 2000 e base 2005 = 1,186
Costo costruzione 2006 = € 321,09 x 99,9 / 114,2 x 1,186 = € 333,13
Costo costruzione 2007 = € 333,13 x 102,9 / 99,9 = € 343,13
Costo costruzione 2008 = € 343,13 x 106,7 / 102,9 = € 355,80
Costo costruzione 2009 = € 355,80 x 112,8 / 106,7 = € 376,14
Indice giugno 2008 = 112,8 ; Indice giugno 2009 = 111,6
Costo costruzione 2010 = € 376,14 x 111,6 / 112,8 = € 372,14
Costo costruzione 2011 = € 372,14 x 113,6 / 111,6 = € 378,81
Costo costruzione 2012 = € 378,81 x 117,8 / 113,6 = € 392,82
Costo costruzione 2013 = € 392,82 x 120,4 / 117,8 = € 401,49
Coefficiente di raccordo tra base 2005 e base 2010 = 1,133
Indice giugno 2012 = 105,5 ; Indice giugno 2013 = 106,1
Costo costruzione 2014 = € 401,49 x 106,1 / 105,5 = € 403,77
Costo costruzione 2015 = € 403,77 x 105,7 / 106,1 = € 402,25
Costo costruzione 2016 = € 402,25 x 106,0 / 105,7 = € 403,39
Costo costruzione 2017 = € 403,39 x 106,7 / 106,0 = € 406,05
Costo costruzione 2018 = € 406,05 x 107,2 / 106,7 = € 407,95
Costo costruzione 2019 = € 407,95 x 101,7 / 100,8 = € 411,59
Coefficiente di raccordo tra base 2010 e base 2015 = 1,064
indice giugno 2018 = 101,7; Indice giugno 2019 = 102,6
Costo costruzione 2020 = € 411,59 x 102,6 / 101,7 = € 415,23
Costo costruzione 2021 = € 415, 23 x 102,9 / 102,6 = € 416,44
Costo costruzione 2022 = € 416, 44 x 107,4 / 102,9 = € 434,65
Costo costruzione 2023 = € 434,65 x 121,3 / 107,4 = € 490,90
Costo costruzione 2024 = € 490,90 x 122,0 / 121,30 = € 493,73
Coefficiente di raccordo tra base 2015 e base 2021 = 1,074
Tipo di indicatore: Indici con base 2021=100
indice giugno 2023 = 113,6; indice giugno 2024 = 114,3
Costo costruzione 2025 = € 493,73 x 114,3 / 113,6 = € 496,77
Indice giugno 2024= 114,3; indice giugno 2025 = 116,4
Costo costruzione 2026 = € 496,77 x 116,4 / 114,3 = € 505,90
Per quanto attiene le modalità necessarie a rendere pubblico il nuovo importo, potrebbe bastare una determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico, che renda noto al pubblico l’avvenuto aggiornamento. Non pare tuttavia del tutto inutile che il prospetto di calcolo dell’aggiornamento sia deliberato dalla Giunta comunale.
POSSIBILE SCHEMA DI DETERMINAZIONE
(a cura di Antonio Gnecchi)
Aggiornamento costo di costruzione ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001;
articolo 48, commi 1 e 2, L.R. n. 12 del 2005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Premesso che l’articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, che ha sostituito l’articolo 6, comma 3, della legge n. 10 del 1977 (i cui 4 commi erano stati sostituiti dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata;
- Visto che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire;
- Visto inoltre che lo stesso articolo 16, comma 9, del dPR 380 del 2001, nonché l’articolo 48, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall’ISTAT;
- Richiamata la propria determinazione n. ___ del __________, con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato per l’anno 2025 in euro 496,77 al metro quadrato, con efficacia dal 1 gennaio 2025;
- Considerato che l’ISTAT ha provveduto ad aggiornare ad oggi gli indici mensili del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, a partire dal 2005 ad oggi, con coefficienti di raccordo tra i diversi anni presi in considerazione,
- Si ritiene accettabile che, per il 2026, sia da considerare un costo di costruzione per gli edifici residenziali di Euro 505,90 al metro quadrato, ricavato dal seguente prospetto:
Indice giugno 2024 = 114,3; Indice giugno 2025 = 116,4
Costo costruzione anno 2026 = 496,77 x 116,4 / 114,3 = euro 505,90
Che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di concessione è stabilito in euro 505,90 al metro quadrato, come risulta dall’allegata proposta di aggiornamento;
DETERMINA
ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001 e articolo 48, commi 1 e 2, della L.R. n. 12 del 2005, l’aggiornamento del costo di costruzione, di cui alla deliberazione regionale citata, è di euro 505,90 al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2026 per le ragioni precisate in premessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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