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18.08.2025 - ambiente

END OF WASTE PER RIFIUTI INERTI – IL MASE CHIARISCE LE REGOLE PER LE TERRE E ROCCE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito nuovi chiarimenti sull’applicazione del Decreto Ministeriale n. 127/2024, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per gli inerti da costruzione e demolizione. La risposta, pubblicata il 22 luglio 2025 (Interpello n.138506), affronta in particolare il trattamento dei rifiuti classificati con codice EER 170504 (“Terra e rocce diverse”).

Il Ministero ha ribadito che esistono due diverse modalità di recupero per questi materiali:

  1. Recupero diretto (R10) – Previsto dal DM 5 febbraio 1998, consente l’uso dei rifiuti inerti per interventi di ripristino ambientale, riempimenti e colmate senza necessità di cessazione della qualifica di rifiuto.
  2. End of Waste (DM 127/2024) – Richiede un trattamento preliminare (operazione R5) per ottenere un “aggregato recuperato”, da utilizzare successivamente in opere di recupero ambientale.

Il MASE ha respinto l’interpretazione secondo cui il recupero ambientale (R10) dovrebbe essere subordinato a un preliminare processo di End of Waste. Ha invece confermato che:

– Se si utilizza direttamente il rifiuto (senza trasformazione in “aggregato recuperato”), resta valida la procedura semplificata (artt. 214 e 216 del Dlgs 152/2006).

– Se invece si produce aggregato recuperato, è necessaria un’autorizzazione ordinaria (art. 208 Dlgs 152/2006) come previsto dal DM 127/2024.

La precisazione del Ministero è rilevante per le imprese del settore, che potranno continuare a utilizzare i rifiuti inerti (cod. 170504) in recuperi ambientali senza dover prima ottenere l’End of Waste, purché nel rispetto delle procedure semplificate.


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