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23.06.2025 - lavoro

GOVERNO – TRACCIABILITA’ DELLE SPESE SOLO PER LE TRASFERTE IN ITALIA – DECRETO LEGGE 17 GIUGNO 2025, N. 84

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, il Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84, che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.

Tale norma, in particolare, contiene modifiche al regime delle trasferte dei lavoratori dipendenti introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n 01/2025 del 14/01/2025), che prevede, dal 1° gennaio 2025, l’esenzione fiscale e contributiva dei rimborsi delle spese sostenute dal dipendente durante la trasferta solo se sostenute con strumenti di pagamento tracciabile.

Rispetto a tale disciplina, in considerazione delle difficoltà operative legate all’utilizzo dei sistemi di pagamento tracciabili in alcuni Paesi esteri, con il Decreto Fiscale è stata introdotta una modifica che ha limitato il requisito della tracciabilità ai fini dell’esenzione alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato italiano. Questa semplificazione è stata anche estesa anche ai fini della deducibilità delle spese di trasferta ai fini del reddito d’impresa, tramite una modifica all’articolo 95 del TUIR.

Pertanto, con le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 84/2025, l’obbligo di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, riguarderà solo le trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano. Nonostante il decreto fiscale entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la disposizione prevede espressamente che tali modifiche abbiano efficacia per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2025, ossia retroattivamente dal 1° gennaio 2025.

Inoltre, è stata riscritta la disposizione delle note spese dei lavoratori autonomi abrogando la disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2025. Nello specifico, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 54 del Tuir stabilisce che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato italiano, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili secondo le modalità già indicate per i dipendenti. Le medesime spese saranno deducibili, ove con pagamento tracciabile, anche in caso di mancato rimborso da parte del committente.

La tracciabilità risulta determinante anche ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi.

Infine, la deducibilità delle spese, sostenute in Italia, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi tracciabili.

Anche tali disposizioni avranno decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2025.

Allegato: d.l.-84-cd-fiscale

 


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