Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
Tel. 030.399133 - Email: sara.meschini@ancebrescia.it
07.07.2025 - lavori pubblici

IL CONSIGLIO DI STATO SU RETTIFICA DELL’ERRORE MATERIALE E MOTIVAZIONE NUMERICA NELLE GARE PUBBLICHE

(Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20 giugno 2025, n. 5392)

«L’ipotesi caso dell’errore materiale compiuto nell’offerta tecnica o economica è espressamente previsto dal quarto comma dell’art. 101 del D.lgs. n. 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici). Secondo quest’ultima norma, fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato. Il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura di gara, con i relativi punteggi è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare l’offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici».

Con una recente sentenza il Consiglio di Stato si pronuncia su diverse tematiche in tema di gare d’appalto.

Per quanto riguarda il profilo processuale i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che, ai sensi dell’ art. 101 c.p.a., l’appellante ha l’onere di specificare i motivi dell’impugnazione, non potendo richiamare meramente le ragioni già presentate dinanzi al giudice di primo grado, ma dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata; il fatto che l’appello sia un mezzo di gravame ad effetto devolutivo non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell’atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e, inoltre, i motivi per i quali le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (Consiglio di Stato, Sez. IV. 24 settembre 2024, n. 7756).

Sotto il versante sostanziale, invece, la sentenza ha rilevato che la norma sulla composizione della commissione di gara che prevede la necessità dell’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” ( art. 93 del  D.lgs. n. 36/2023) deve essere intesa in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.

L’ipotesi dell’errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o economica è espressamente disciplinata dal quarto comma dell’art. 101 del D.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici). In base a tale disposizione, fino alla data stabilita per l’apertura delle offerte, l’operatore economico può richiedere, con le stesse modalità utilizzate per la presentazione della domanda di partecipazione, la rettifica di un errore materiale rilevato dopo la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, a condizione che tale correzione non comporti la presentazione di una nuova offerta o una sua modifica sostanziale e che, in ogni caso, sia garantito l’anonimato.

Non è viziata la motivazione della Commissione giudicatrice per il solo fatto di essere espressa con punteggio numerico.

Il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura di gara, con i relativi punteggi è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare l’offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2024, n. 4410).

 

ALLEGATO Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20 giugno 2025, n. 5392


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941