IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA COME GARANZIA DI CONCORRENZA E FAVOR PARTECIPATIONIS NELLE GARE PUBBLICHE
(TAR Piemonte, sentenza del 6 maggio 2025, n. 741)
Nel caso in esame, la società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Piemonte il provvedimento di aggiudicazione di una gara pubblica indetta dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, relativa a lavori di impermeabilizzazione e consolidamento di opere idriche. L’aggiudicazione era stata disposta in favore dell’ATI composta da Alfa S.r.l. (mandataria) e Beta S.p.A. (mandante). La ricorrente si era classificata seconda, lamentando una differenza di circa 8 punti rispetto all’offerta vincitrice, soprattutto per la valutazione dell’offerta tecnica.
Il TAR ha affrontato il principio di equivalenza principalmente in relazione all’interpretazione delle regole di gara e alla valutazione delle offerte tecniche.
In particolare, i giudici, richiamando un precedente del Consiglio di Stato, hanno ribadito che « Il principio di equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità; il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (Cons. Stato, III, 30 agosto 2022 n. 755)».
ALLEGATO: ALLEGATO TAR TORINO 06 05 2025 N 741
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