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23.06.2025 - lavori pubblici

IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DI RISULTATO E DI PARTECIPAZIONE È AMMISSIBILE LA FIRMA ANALOGICA DELL’OFFERTA ECONOMICA EQUIPOLLENTE ALLA FIRMA DIGITALE.

(Consiglio di Stato, Sez. V del 5 giugno 2025, n. 4877)

Il caso sottoposto ai giudici di Palazzo Spada riguarda l’appello proposto da un’impresa che aveva impugnato l’aggiudicazione di un appalto in favore di un RTI, sul presunto vizio dell’offerta economica, in quanto sottoscritta digitalmente solo dalla mandataria e non anche dalle mandanti, in contrasto con le previsioni del disciplinare di gara che prescrivevano l’uso esclusivo della firma digitale.

L’impresa appellante sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere il RTI aggiudicatario per violazione della lex specialis, la quale prescriveva che l’offerta economica fosse sottoscritta digitalmente da tutte le imprese componenti il raggruppamento. In particolare, si contesta che le due mandanti abbiano firmato l’offerta esclusivamente in modalità analogica, allegando copia del documento d’identità, senza apporre la necessaria firma digitale

La questione in esame riguarda l’interpretazione dell’art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, il quale dispone l’inammissibilità delle offerte non conformi alla lex specialis, nonché la corretta applicazione del principio del favor partecipationis, più volte valorizzato dalla giurisprudenza amministrativa.

Assume rilievo anche l’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), che consente, nell’ambito dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, l’utilizzo della firma autografa su supporto analogico, accompagnata da copia del documento d’identità, quale modalità alternativa alla sottoscrizione digitale.

In primo grado, il TAR aveva rigettato il ricorso, ritenendo sufficiente, ai fini della validità dell’offerta, la sottoscrizione autografa in formato PDF con documento allegato.

Una tesi confermata anche dai giudici d’appello, secondo cui:

  • la firma analogica con documento d’identità scansionato, caricata in piattaforma, costituisce modalità ammissibile ed equipollente alla firma digitale, in forza dell’art. 65 del CAD;
  • la legge di gara presentava ambiguità, poiché l’allegato 3 prevedeva espressamente la possibilità di sottoscrizione autografa, non coerente con quanto richiesto dal disciplinare (firma digitale);
  • in presenza di clausole ambigue, deve prevalere l’interpretazione che favorisca la massima partecipazione, anche per evitare esclusioni irragionevoli fondate su formalismi non sostanziali.

È stato, inoltre, accertato che il contenuto dell’offerta era inequivocabilmente riconducibile al costituendo RTI, senza alcuna incertezza circa l’imputabilità delle dichiarazioni alla volontà delle singole imprese componenti.

Il Collegio ha richiamato i principi di proporzionalità, di risultato e di strumentalità delle forme, sottolineando come il processo di digitalizzazione non possa tradursi in un ostacolo alla partecipazione alle procedure di gara, soprattutto in assenza di lesioni alla trasparenza e alla par condicio tra i concorrenti.

L’esclusione non può essere giustificata da un’interpretazione meramente formalistica, qualora non sussistano dubbi sull’identificabilità dell’autore dell’offerta e sulla sua riconducibilità al soggetto partecipante.

Assumono rilievo, in tal senso, i principi del favor partecipationis e del risultato, ampiamente valorizzati dal nuovo Codice dei contratti pubblici, il quale impone alle stazioni appaltanti di evitare esclusioni non necessarie, soprattutto quando l’offerta risulta chiaramente imputabile al concorrente.

In un quadro normativo che promuove la digitalizzazione, ma senza conferirle carattere esclusivo o rigidamente vincolante, l’obiettivo primario resta quello di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di legalità ed efficienza, evitando di compromettere ingiustificatamente la partecipazione e la concorrenza.

Pertanto, in presenza di ambiguità nella lex specialis, la firma analogica dell’offerta economica, corredata da documento d’identità, può ritenersi valida ed equipollente alla firma digitale ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005), anche in procedure telematiche.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

 

ALLEGATO: Consiglio di Stato, Sez. V del 5 giugno 2025, n. 4877


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