INL – ANTICIPAZIONE MENSILE QUOTE TFR – CHIARIMENTI – NOTA 3 APRILE 2025, N. 616
Con la nota 3 aprile 2025, n. 616, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in ordine alla legittimità della prassi di anticipo mensile del trattamento di fine rapporto (TFR) in busta paga.
L’Ispettorato ha chiarito, in via preliminare, che il TFR rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
In particolare, l’art. 2120 c.c., oltre ad individuare i criteri di calcolo del TFR, disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, è possibile procedere all’anticipazione del trattamento di fine rapporto. L’ultimo comma dello stesso articolo rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l’erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva, come chiarito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4670 del 22 febbraio 2021.
Al riguardo, peraltro, l’Ispettorato chiarisce che la pattuizione collettiva o individuale può avere ad oggetto una anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile. Tale ultima operazione sembrerebbe, infatti, a parere dell’Ispettorato, contrastare con la stessa ratio dell’istituto che, come detto, è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
Pertanto, alla luce di ciò, l’Ispettorato chiarisce che il versamento mensile del TFR costituisce una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo. Pertanto, laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004.
Allegato: MLnota-616-2025
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