Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
13.06.2025 - lavoro

INL – PATENTE A CREDITI – DISCONOSCIMENTO DELLA NATURA AUTONOMA DI UN RAPPORTO DI LAVORO – CONSEGUENZE – QUADRO SANZIONATORIO – NOTA 4 GIUGNO 2025 N. 964

In attesa del completamento del quadro normativo che dia piena attuazione alla disciplina del “patente a crediti” segnaliamo la nota 4 giugno 2025 con cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha affrontato la questione dell’applicabilità dell’art. 27, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008, nel caso di disconoscimento della natura autonoma del rapporto di lavoro di un artigiano, riqualificato, di conseguenza, quale lavoratore dipendente dell’impresa affidataria dell’opera.

Per completezza di informazione, ricordiamo che il citato comma 11 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Codice dei Contratti pubblici per un periodo di sei mesi, nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi che operino nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente e a coloro che possiedono una patente con meno di 15 crediti.

Nel caso sottoposto all’Ispettorato, come già anticipato, il rapporto di lavoro autonomo intercorrente tra un artigiano e l’impresa affidataria dell’opera è stato disconosciuto, a seguito di un’ispezione, in ragione del riscontro degli elementi caratteristici della subordinazione, che hanno indotto a riqualificare il lavoratore “pseudoautonomo” quale dipendente della predetta impresa affidataria.

Chiamato a indicare il quadro sanzionatorio applicabile, l’Ispettorato, preliminarmente, conferma l’irrogazione delle sanzioni sopra richiamate, ossia quelle previste dal già citato comma 11, nei confronti dell’impresa affidataria qualora venisse accertata anche la mancanza, in capo alla stessa, della patente a crediti, benché l’interessata stesse operando in un cantiere edile.

La nota evidenzia, invece, come le medesime sanzioni non debbano essere irrogate al lavoratore “pseudo-autonomo”, in quanto la riconduzione del rapporto di lavoro alla tipologia del lavoro subordinato comporta il venir meno della condizione soggettiva (cioè la qualificazione di lavoratore autonomo) necessaria per il configurarsi dell’illecito in esame.

Per le medesime ragioni, l’Ispettorato ritiene di non dover contestare nemmeno al committente dei lavori l’omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all’esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all’obbligo di dotarsi della patente.

Allegato: INL Nota – Testo


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941