Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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19.05.2025 - lavoro

INPS – BONUS DONNE – INDICAZIONI OPERATIVE – CIRCOLARE 12 MAGGIO 2025, N. 91

Facciamo seguito alla precedente comunicazione in materia (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 15/2025 del 22/04/2025) per informare che, a seguito della pubblicazione del decreto attuativo emanato dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Inps, con la circolare 12 maggio 2025, n. 91, illustra e fornisce le indicazioni operative relative al Bonus Donne, di cui all’art. 23 del c.d. decreto Coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024.

Ricordiamo che, allo scopo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, la norma ha previsto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025.

L’esonero contributivo in argomento spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardi donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, rispettino uno dei seguenti requisiti:

– siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Al riguardo, l’Inps specifica che, ai fini del rispetto del requisito, si considera il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e si verifica che in tale periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione;

– siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;

– svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere di cui all’articolo 2, punto 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Tali settori e professioni sono “annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, sulla base delle risultanze acquisite dall’lSTAT. Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni, la donna deve essere assunta o in un settore o in una professione presenti nell’elencazione del citato decreto attuativo. A tale riguardo ricordiamo che, per l’anno 2025, il Decreto interministeriale n. 3217 del 30 dicembre 2024, ha annoverato, tra i settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25%, nella sezione Industria, anche il settore delle Costruzioni, con un tasso pari all’81,9% (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n°03/2025 del 28/01/2025).

Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Le agevolazioni spettano per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025; pertanto, non possono trovare applicazione in relazione alle assunzioni a tempo determinato né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. Sono esclusi i rapporti di apprendistato nonché i contratti di lavoro intermittente o a chiamata.

Per quanto riguarda la durata dell’incentivo, l’Inps specifica che:

 

  • nel caso di datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, l’esonero contributivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 per un periodo massimo pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione;

 

  • per quanto riguarda, invece, l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, l’esonero contributivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura) e fino al 31 dicembre 2025, purché la domanda di riconoscimento sia effettuata prima di procedere all’assunzione. La durata dell’esonero contributivo è pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione;

 

  • per l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne, ovunque residenti, occupate nelle professioni o settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014, annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, la misura è applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. L’Istituto precisa che la durata è pari a dodici mesi dalla data di assunzione.

 

L’Istituto, inoltre, precisa che il periodo di fruizione degli esoneri in argomento può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Con riferimento alla misura, l’Inps ricorda che il beneficio consiste nell’ all’esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e, comunque, nei citati limiti di cui al precedente paragrafo 1.

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione degli esoneri contributivi. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Con specifico riferimento agli adempimenti del datore di lavoro, l’Istituto comunica che, al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero in esame deve inoltrare all’INPS la relativa domanda di ammissione tramite il modulo di istanza on-line disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”.

Tale modulo è disponibile sul sito istituzionale a decorrere dal 16 maggio 2025.

Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate, come previsto dall’articolo 4, comma 2, del citato decreto attuativo, le seguenti informazioni:

  1. a) dati identificativi dell’impresa;
  2. b) dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza;
  3. c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
  4. d) retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  5. e) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

Con specifico riferimento all’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e all’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, l’Inps precisa che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.

Diversamente, la domanda di riconoscimento dell’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di “donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso. Pertanto, la domanda all’Inps deve essere presentata prima di assumere e che le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

L’Inps, una volta ricevuta la domanda telematica provvede a:

  • calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
  • consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della c.d. clausola Deggendorf (art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);
  • fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

In particolare, l’Istituto evidenzia che, qualora la domanda di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.

Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni (cfr. l’art. 4, comma 3, del decreto attuativo).

Nel suddetto periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.

L’Inps precisa che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

Pertanto, l’Istituto invita i datori di lavoro a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell’INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede l’incentivo. L’Inps evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.

Ai fini dell’ammissione alla fruizione delle misure di esonero in argomento, l’INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i 12 o 24 mesi di agevolazione spettante, come espressamente previsto dall’articolo 4, comma 5, del decreto attuativo.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

L’Inps precisa, inoltre, che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del Lavoro e dell’INL, allo scopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l’interoperabilità delle diverse banche dati che verrà definita dallo stesso Ministero del Lavoro attraverso l’adozione di specifici protocolli informatici (cfr. l’art. 5, comma 2, del decreto attuativo).

Al riguardo, l’Inps precisa che i datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente degli esoneri contributivi sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ferma restando l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato (cfr. l’art. 5, comma 1, del decreto attuativo).

Per l’illustrazione dettagliata dell’esonero e per le modalità di esposizione nel flusso Uniemens, si rinvia alla circolare allegata.

Allegato: Inps_circ91-2025_bonus_donne


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