Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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07.07.2025 - lavoro

INPS – CIGO – EMERGENZA CLIMATICA – RIEPILOGO INDICAZIONI INTERPRETATIVE – MESSAGGIO 3 LUGLIO 2025, N. 2130

Con il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, l’Inps, in considerazione dell’incidenza che le condizioni climatiche attuali, caratterizzate da elevate temperature notevolmente superiori alla media stagionale, hanno sullo svolgimento delle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, ha voluto riepilogare le indicazioni sulle modalità con cui richiedere le prestazioni di integrazione salariale ordinaria nonché i criteri per la corretta valutazione di tali domande da parte delle Sedi territoriali dell’Istituto.

Sospensione o riduzione dell’attività per ordinanza della Pubblica Autorità

Nel caso in esame, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

Resta inteso che le prestazioni di integrazione salariale correlate alla predetta ordinanza potranno essere riconosciute solo per le ore di sospensioni o riduzioni di attività ricomprese nelle fasce orarie indicate nelle ordinanze medesime.

In tale ipotesi, nella relazione tecnica afferente alla domanda dovranno essere indicati gli estremi della suddetta ordinanza, senza necessità di allegarla.

Sospensione o riduzione per motivi meteo

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Il messaggio ricorda le caratteristiche della causale “elevate temperature”: l’integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35°C, per quanto potranno essere accolte anche domande al verificarsi di temperature pari o inferiori a 35°C, qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

Al riguardo, andranno rappresentate all’Istituto le circostanze di svolgimento delle attività lavorative programmate: ad esempio, il fatto che le stesse debbano svolgersi in luoghi non proteggibili dal sole o comportino l’utilizzo di materiali e di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione (tute, caschi, etc.) può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.

Può essere preso in considerazione, in aggiunta a quanto sopra, anche l’elevato tasso di umidità, poiché esso concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nella valutazione delle istanze è necessario tenere conto anche di tale tasso, come registrato nelle giornate o nelle ore richieste, dal momento che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia superiore a quella effettivamente rilevata.

In sostanza, l’integrabilità della causale richiesta sarà valutata dalla Sede territoriale dell’Istituto facendo riferimento non solo al gradiente termico, rilevabile dai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni in cui si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Per consentire una corretta istruttoria della domanda, è, quindi, necessario che il datore di lavoro rediga la relazione tecnica in modo completo, non solo indicando l’evento meteorologico che si è verificato (ossia il caldo eccessivo), ma anche descrivendo l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti, nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. L’Inps ricorda che, invece, non devono essere allegati alla domanda i bollettini meteo, dal momento che questi ultimi vengono acquisiti d’ufficio dall’Istituto.

Impossibilità di presentare due distinte domande per le suddette causali se riferite ai medesimi lavoratori e agli stessi periodi

Come già chiarito lo scorso anno con il messaggio 26 luglio 2024, n. 2736, INPS ricorda che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Tuttavia, il messaggio precisa che, nel caso in cui venga presentata una domanda con causale “evento meteo” per elevate temperature” relativa a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità, l’Istituto terrà conto di tale circostanza nel corso dell’istruttoria.

Di conseguenza, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le suddette ordinanze hanno vietato lo svolgimento delle attività lavorative.

Anche in questo caso, il datore di lavoro dovrà riportare, nella relazione tecnica, i soli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica autorità, senza la necessità di allegarla.

Sospensione o riduzione di attività svolte al chiuso

Le indicazioni fornite con il messaggio in commento valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, qualora le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l’utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse.

Sospensione o riduzione di attività su indicazione del Responsabile della Sicurezza

La novità del messaggio sta nella possibilità, riconosciuta dall’INPS, di una positiva valutazione, da parte delle Sedi, della richiesta di integrazione salariale nei casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione oraria delle lavorazioni per cause riconducibili alle temperature eccessive.

Indicazioni a valere per tutte le casistiche

Da ultimo, l’Istituto ricorda che sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” che la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili”.

Il messaggio chiude ricordando che per le domande di accesso all’integrazione salariale aventi le suddette causali:

  • il termine di presentazione dell’istanza è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • non è richiesta, per il lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda;
  • il datore di lavoro non è tenuto al pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015.

Allegato: CIGO Messaggio


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