INPS – CONGEDO PARENTALE – MODIFICA NORMATIVA – INDICAZIONI INTERPRETATIVE – CIRCOLARE 26 MAGGIO 2025, N. 95
L’INPS, con la circolare qui in esame, ha fornito le proprie indicazioni sull’istituto del congedo parentale, come modificato dalla legge di Bilancio 2025.
In effetti, l’art. 1, comma 217, di tale Legge ha elevato l’indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla precedente legge di Bilancio 2024, dal 60% all’80% della retribuzione; nel contempo, ha disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, per un ulteriore mese, dal 30% all’80% della retribuzione.
I riferiti incrementi trovano applicazione, rispettivamente, con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Per accedere all’indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Si riportano di seguito i contenuti di maggiore interesse della citata circolare.
Platea dei destinatari
L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi o lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS).
Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per i mesi di congedo parentale, come prevista dal novellato articolo 34, comma 1, del T.U., spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
Elevazione dell’indennità dal 60% all’80% della retribuzione per l’ulteriore mese di congedo parentale di cui alla legge di Bilancio 2024 ed elevazione dell’indennità dal 30% all’80% per un ulteriore mese di congedo parentale
La modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2025 non aggiunge ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione dell’indennità per il mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024 dal 60% all’80% della retribuzione e prevede una nuova elevazione dal 30% all’80% per un ulteriore mese rispetto alle elevazioni già previste dalla legge di Bilancio 2023 e dalla legge di Bilancio 2024.
Pertanto, con la nuova formulazione dell’articolo 34, comma 1, del T.U. l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale.
L’elevazione è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore.
L’elevazione dell’indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari. In tali casi, i mesi di congedo parentale devono essere fruiti entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
Infine, l’elevazione dell’indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.
L’Istituto evidenzia che i tre mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi. L’Istituto precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del T.U., non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Inoltre, l’Inps ricorda che, come previsto dall’articolo 32 del T.U., il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, di cui:
- alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
- al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
- a entrambi i genitori, spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.
Alla luce della modifica apportata al comma 1 dell’articolo 34 del T.U, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito riportato:
- un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023);
- un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);
- un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025);
- sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.
Decorrenza della nuova disposizione
Le disposizioni introdotte dal novellato articolo 34, comma 1, del T.U. si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e interessano esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:
- al 31 dicembre 2023, per il diritto all’indennità maggiorata dal 60% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024;
- al 31 dicembre 2024, per il diritto all’indennità maggiorata dal 30% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025.
L’INPS precisa che, come già chiarito nella circolare n. 57/2024, per le novità introdotte dalle leggi di Bilancio per gli anni 2023 e 2024, le decorrenze contenute nella legge di Bilancio 2025, secondo la quale le nuove disposizioni si applicano, rispettivamente, con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, non sono una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.
Per la determinazione della fine del periodo di congedo di maternità, devono computarsi anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto, disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, e gli eventuali giorni non fruiti prima del parto.
Pertanto:
1) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese (in applicazione della legge di Bilancio 2023), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.
Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;
2) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi (in applicazione della legge di Bilancio 2023 e 2024), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Altrimenti, si ha diritto a un solo mese indennizzato all’80%, con applicazione delle indicazioni di cui al precedente punto 1).
Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale;
3) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi (in applicazione delle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli due mesi indennizzati all’80%, con applicazione delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).
Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.
L’elevazione dell’indennità all’80% è riconosciuta solo durante la fruizione dei tre mesi di congedo parentale che l’articolo 34 del T.U. attribuisce a ogni genitore come non trasferibili all’altro e, comunque, non oltre i 6 anni dalla nascita del minore o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento.
L’Inps ricorda che il termine finale del congedo di maternità o di paternità di un genitore lavoratore iscritto alla Gestione separata o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva ai fini del riconoscimento dell’indennità maggiorata, in quanto le leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025 fanno riferimento, esclusivamente, alla fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del T.U., e del congedo di paternità dei lavoratori dipendenti, di cui al Capo IV del T.U.
Sul tema, l’Istituto riporta alcuni casi a titolo esemplificativo, ai quali si rinvia per gli opportuni approfondimenti.
L’INPS ricorda poi che le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 151/2001 costituiscono la tutela minima del congedo parentale che la legge riconosce ai genitori. La stessa legge consente il riconoscimento di condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione. Ne consegue una piena compatibilità tra l’elevazione dell’indennità di congedo parentale ed eventuali trattamenti di maggiore favore previsti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e ogni altra disposizione.
Le indicazioni sopra riportate si applicano anche in caso di adozione/affidamento nazionale/internazionale e di affidamento non preadottivo/collocamento provvisorio, a decorrere dall’ingresso in famiglia del minore ed entro i successivi 6 anni e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
- tramite il Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Per le modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nel flusso Uniemens, si rinvia al paragrafo 5 della circolare in esame.
Per quanto non riportato, si rimanda alla circolare in oggetto.
Allegato: INPS Congedo – Allegato
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