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28.07.2025 - tributi

ISA 2024 – ISTRUZIONI OPERATIVE

Nella Circolare n.11/E del 18 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) rilevante per il periodo di imposta 2024 e, quindi, ai fini della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2025.

Tra le novità, due interessano da vicino anche il settore delle costruzioni: la prima riguarda le nuove modalità di valutazione delle rimanenze relative ai lavori di durata infra o ultrannuale: nel Modello ISA va indicato un valore fiscale delle rimanenze che sia coerente con il principio contabile utilizzato.

La seconda è relativa all’esclusione dal Modello ISA della maxideduzione del 120% per le nuove assunzioni, per cui il maggior costo ammesso in deduzione non va incluso nelle spese per i lavoratori dipendenti.

Circa il primo aspetto, si ricorda che il D.Lgs. n.192/2024, in attuazione della legge delega fiscale (legge 111/2023) ha apportato diverse modifiche alla disciplina del reddito d’impresa, operanti a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

In particolare, con l’obiettivo di allineare valori fiscali e contabili delle componenti di reddito, è stata rivista la disciplina fiscale delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi, sia di durata infrannuale che ultrannuale. A seguito di queste modifiche, le:

  • opere realizzate su commessa di durata infrannuale (ossia inferiore a 12 mesi) ed in corso di realizzazione al termine dell’esercizio (cioè a cavallo d’anno) possono essere valutate a livello fiscale sia in base al principio della “commessa completata” (reddito imponibile solo nell’esercizio di ultimazione dei lavori), sia in base alla “percentuale di completamento” (quota parte di reddito imponibile in ogni singolo periodo d’imposta – cfr. nuovo art.92, co.6, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

Ciò a seconda del metodo contabile utilizzato per iscrivere in bilancio le medesime opere infrannuali in corso di esecuzione al termine dell’esercizio;

  • opere su commessa di durata ultrannuale (ossia superiore a 12 mesi) possono essere valutate a livello fiscale, sia in base al criterio della “percentuale di completamento” (quota parte di reddito imponibile in ogni singolo periodo d’imposta prima dell’ultimazione dei lavori), sia con il metodo della “commessa completata” (reddito imponibile solo nell’esercizio di ultimazione dei lavori – cfr. nuovo 93, co.6, del TUIR).

Anche in questo caso, la scelta dell’uno o dell’altro metodo deve corrispondere al criterio utilizzato ai fini civilistici.

Sul punto, la C.M. 11/E/2025 chiarisce che nella parte contabile del Modello ISA (per le costruzioni il Modello DG69U):

  • nei righi F06 “Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale” e F07 “Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale” non deve essere indicato l’importo delle rimanenze valutate al costo e quello dei corrispettivi relativi all’esercizio di ultimazione dei lavori. Tale importo va invece indicato nei righi F08 e F09.

In sostanza, i righi F06 ed F07 vanno compilati con i corrispondenti valori solo se è stato utilizzato, anche a livello contabile, il criterio della “percentuale di completamento” (relativo sia ad opere ultrannuali che infrannuali, come specificato di seguito);

  • nei righi F08 “Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e F09 “Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” non deve essere indicato l’importo calcolato in base alla “percentuale di completamento”. Tale importo è da indicare, invece, ai righi F06 e F07.

In questo caso, gli importi da inserire in relazione a tali componenti sono quelli che risultano dall’applicazione, a livello contabile, del criterio della “commessa completata” (sia per le opere infrannuali che ultrannuali).

Viene, altresì, specificato che nelle istruzioni relative alla compilazione dei righi da F06 a F09 è stata inserita un’apposita nota di attenzione per il contribuente (cfr. anche le istruzioni relative al Modello DG69U, relative ai dati contabili del quadro C- righi C46 e segg.).

In merito, invece, alla maxideduzione ai fini IRPEF/IRES del 120%, o del 130% per i lavoratori “fragili”, del costo dei nuovi assunti a tempo indeterminato (art.4 del D.Lgs. D.Lgs. 216/2023, sempre in attuazione della delega fiscale), l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il maggior costo ammesso in deduzione avrebbe potuto comportare un ingiustificato peggioramento del punteggio ISA.

Per questo, la C.M. 11/E/2025 precisa che al fine di sterilizzare tali possibili effetti negativi, nei righi H11 “Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato” e F14 campo 1 “Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all’attività dell’impresa”, non devono essere indicati gli importi riferibili alla maxideduzione.

Inoltre, la medesima Circolare evidenzia che i nuovi Modelli ISA 2025 già tengono conto dei nuovi Codici ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025.

Infine, l’Agenzia ricorda che per tutti gli ISA è stata effettuata, per il periodo d’imposta 2024, la revisione straordinaria, con applicazione di correttivi specifici per adeguare questi strumenti all’attuale scenario politico-economico, e che è stato confermato il sistema di premialità in presenza di punteggi ISA elevati, aspetti sui quali si rimanda alle specifiche notizie ANCE.

Si ricorda, da ultimo, che l’ISA per le costruzioni (DG69U) sarà oggetto di prossima revisione, già con effetto dal periodo d’imposta 2025 (dichiarazioni da presentare nel 2026).


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