IVA CONFERIMENTO RIFIUTI – CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE PRIMA E DOPO IL 1° GENNAIO 2025
Dal 2025 non si applica più l’aliquota IVA agevolata al 10% per il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia. L’Agenzia delle Entrate, con risposta a consulenza giuridica n. 12 del 1° agosto 2025, ha definito i criteri temporali per individuare l’aliquota corretta in base a data di fatturazione e pagamento.
Le nuove regole, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, riguardano in particolare il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti urbani e speciali, che saranno ora assoggettati all’aliquota ordinaria. Le novità riguardano, in sintesi, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione di impianti di fognatura e depurazione. L’intervento normativo ha escluso dallo sconto d’imposta i rifiuti urbani e speciali individuati secondo la classificazione prevista dall’articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del Dlgs n. 152/2006).
L’Agenzia ha chiarito che:
– Per le fatture emesse entro il 31 dicembre 2024, resta valida l’aliquota al 10%, anche se il pagamento avviene successivamente.
– Per i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2024, l’agevolazione si applica anche se la fattura viene emessa dopo il 1° gennaio 2025.
– Dal 1° gennaio 2025, l’aliquota ordinaria si applica se:
– Il pagamento avviene dopo il 31 dicembre 2024 (senza fattura emessa entro quella data);
– La fattura viene emessa dopo il 1° gennaio 2025 (senza pagamento anticipato entro il 31 dicembre 2024).
Se un servizio è stato eseguito prima del 31 dicembre 2024, ma la fattura viene emessa o il pagamento avviene nel 2025, l’aliquota da applicare dipende dalle condizioni sopra indicate.
In assenza di disposizioni transitorie specifiche, il riferimento normativo resta l’articolo 6 del decreto IVA, che stabilisce il momento impositivo in base a emissione della fattura o pagamento.
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