LA CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE CATEGORIE D’OPERA NEI DOCUMENTI DI GARA
(TAR Basilicata N. 31 del 11/01/2025)
La vicenda oggetto della sentenza in esame riguarda il ricorso presentato da Geofond S.r.l. contro una serie di atti adottati dalla Provincia di Matera e dall’Arcidiocesi di Matera-Irsina, relativi agli appalti per lavori di sicurezza sismica sul complesso monumentale di San Pietro Caveoso a Matera, finanziati con fondi PNRR.
Inizialmente, era stata indetta una gara per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, che richiedeva la qualificazione SOA in categoria OS21 (opere strutturali speciali) come prevalente, per interventi di consolidamento del versante roccioso su cui poggia la chiesa, e OG2 (restauro di beni tutelati) come scorporabile, per il restauro architettonico.
Successivamente, la Provincia di Matera, su impulso dell’Arcidiocesi, ha revocato in autotutela la procedura originaria e indetto una nuova gara, questa volta richiedendo solo la qualificazione OG2, per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro, accorpando tutte le lavorazioni (anche quelle strutturali) sotto questa categoria.
Geofond S.r.l. ha impugnato tali atti, contestando la legittimità della revoca e della nuova impostazione della gara, sostenendo che gli interventi strutturali di consolidamento del versante roccioso dovevano restare nella categoria OS21, come previsto inizialmente, e che l’accorpamento nella sola OG2 limitava la concorrenza e il libero accesso al mercato.
La società ricorrente ha inoltre denunciato la violazione dei principi di buona fede, affidamento, ragionevolezza, buon andamento e concorrenza, ritenendo che la modifica dei requisiti di gara non fosse adeguatamente motivata e non rispondesse alla reale natura dei lavori da eseguire.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l’Arcidiocesi di Matera-Irsina e il Ministero della Cultura (quest’ultimo chiedendo l’estromissione dal giudizio, poi respinta dal TAR).
Il TAR Basilicata ha accolto il ricorso di Geofond S.r.l. contro la revoca della precedente gara e l’indizione di una nuova procedura per i lavori di sicurezza sismica del complesso monumentale di San Pietro Caveoso a Matera, fondata solo sulla categoria OG2 (restauro di beni tutelati), escludendo la categoria OS21 (opere strutturali speciali).
- Carenza di motivazione nella revoca della gara: Il TAR ha rilevato che la revoca della prima gara e la scelta di indire una nuova procedura solo sulla categoria OG2 non sono state adeguatamente motivate, come richiesto dall’art. 21-quinquies della L. 241/1990. Manca un corredo argomentativo che giustifichi il cambio di impostazione rispetto alla natura dei lavori da eseguire.
- Errata qualificazione delle lavorazioni: Il Tribunale ha accertato che la parte preponderante e significativa dell’appalto riguarda interventi strutturali di consolidamento sismico del versante roccioso su cui poggia la chiesa, sia per importo economico che per tipologia tecnica. Tali lavorazioni, secondo il TAR, rientrano nella categoria OS21 (“Opere strutturali speciali”) e non possono essere genericamente ricondotte alla sola OG2 (“Restauro e manutenzione dei beni immobili tutelati”), come invece stabilito dalla stazione appaltante.
- Necessità di qualificazione specialistica: Il TAR sottolinea che, per la natura altamente specialistica degli interventi strutturali richiesti (come consolidamento del costone roccioso, inserimento di tiranti, micropali, ecc.), è necessaria la qualificazione OS21 secondo quanto previsto dall’allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023.
- Prevalenza economica e qualitativa degli interventi strutturali: Dalla documentazione progettuale emerge che gli interventi di consolidamento e sicurezza sismica costituiscono oltre la metà dell’importo a base di gara e sono qualitativamente prevalenti rispetto agli altri lavori.
- Non applicabilità automatica della OG2 a tutte le lavorazioni: Il fatto che l’appalto riguardi un bene vincolato non giustifica, di per sé, l’attrazione di tutte le lavorazioni nella categoria OG2. È necessario valutare la natura specifica degli interventi, che in questo caso sono prevalentemente strutturali.
- Inidoneità del parere della Soprintendenza: Il parere della Soprintendenza, che imponeva la OG2, si riferiva solo agli interventi sull’edificio ecclesiastico e non anche a quelli sul versante roccioso, che esulano dalla competenza della stessa Autorità.
Il TAR ha dunque annullato gli atti impugnati, ritenendo fondate le censure della ricorrente e rilevando che la procedura di gara doveva prevedere la qualificazione OS21 come categoria prevalente, in coerenza con la reale natura e prevalenza degli interventi richiesti.
ALLEGATO: ALLEGATO TAR Basilicata 11 01 2025 N. 31
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