LA LEGITTIMITÀ DELLE VERIFICHE A CAMPIONE E LA TUTELA DELL’EFFICIENZA AMMINISTRATIVA NELLE PROCEDURE DI GARA
(Consiglio di Stato, sezione Quinta del 02 maggio 2025 n. 3716)
La controversia oggetto della sentenza riguarda una gara per l’affidamento di un servizio di assistenza tecnica nella gestione di fondi strutturali europei a livello regionale. Il criterio di aggiudicazione era l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un focus valutativo sulla qualità professionale e sulla stabilità del gruppo di lavoro proposto dal concorrente.
La controversia affrontata nella sentenza riguarda una procedura di gara per l’affidamento di un servizio di assistenza tecnica nella gestione di fondi strutturali europei a livello regionale. Il bando prevedeva quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare attenzione alla qualità professionale e alla coesione del team proposto dal concorrente.
La seconda classificata ha impugnato l’esito della gara sostenendo che:
- in sede di gara non erano stati presentati i contratti di lavoro relativi ai membri del gruppo tecnico;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) aveva verificato soltanto 15 delle 86 dichiarazioni sulle esperienze pregresse fornite dagli operatori;
- la concorrente prima classificata avrebbe indicato nel proprio curriculum esperienze professionali non attinenti all’oggetto della fornitura.
In primo grado, il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che:
- il bando non imponeva la presentazione di contratti di lavoro già sottoscritti;
- la coesione e stabilità del team emergevano dal documento descrittivo allegato all’offerta tecnica;
- i curricula depositati risultavano coerenti e rispondenti ai requisiti previsti.
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della decisione di primo grado, fornendo chiarimenti di interesse generale per la corretta impostazione delle procedure pubbliche.
In particolare, il Collegio ha ribadito che le verifiche a campione non sono vietate, a meno che la legge di gara non disponga diversamente. La verifica “a tappeto” non è imposta da nessuna norma, né tantomeno costituisce un obbligo operativo per il RUP.
Da questo punto di vista, l’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, espressamente richiamato dal disciplinare, legittima il controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai concorrenti.
La verifica svolta a campione, quindi, è stata ritenuta congrua e proporzionata, anche alla luce dei principi di efficienza e economicità dell’azione amministrativa.
Inoltre, le dichiarazioni rese dai concorrenti, se valutate positivamente dalla stazione appaltante e confermate dalla verifica a campione, costituiscono elementi istruttori validi ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 241/1990. È dunque legittimo che l’amministrazione:
- operi un richiamo per relationem alle dichiarazioni già acquisite;
- non proceda ad ulteriori accertamenti su ciascun componente se le verifiche effettuate non hanno evidenziato incongruenze.
In riferimento all’offerta tecnica, secondo i giudici di Palazzo Spada è sufficiente produrre schede curricolari anonime, atte a consentire la valutazione di coerenza e qualità professionale.
Solo dopo l’aggiudicazione, il concorrente è tenuto a presentare i curricola nominativi, entro 10 giorni, per consentire la verifica di corrispondenza con quanto dichiarato;
Nel caso in esame, nessun passaggio della legge di gara imponeva la presentazione di contratti di lavoro già sottoscritti, impegno troppo oneroso per un’impresa che non sia certa dell’aggiudicazione in proprio favore.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la piena legittimità dell’aggiudicazione.
La sentenza, da questo punto di vista, rappresenta un utile riferimento per RUP e stazioni appaltanti che intendano utilizzare le verifiche a campione come strumento per validare le dichiarazioni rese dagli OE.
In particolare:
- le verifiche a campione sono una modalità legittima di controllo, da pianificare con criteri oggettivi e da documentare adeguatamente;
- la documentazione dell’offerta tecnica deve essere proporzionata alla fase procedurale, essendo sufficiente la descrizione progettuale in gara, mentre i dettagli contrattuali vanno perfezionati post-aggiudicazione;
- non può essere richiesto ai concorrenti di attivare rapporti giuridici onerosi in assenza di aggiudicazione definitiva.
Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
ALLEGATO: Consiglio di Stato, sezione Quinta del 02 maggio 2025 n. 3716
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