LAVORATORI AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE, INVALIDANTI O CRONICHE – INTRODUZIONE DI NUOVI DIRITTI E DI NUOVI PERMESSI ANNUI – LEGGE 18 LUGLIO 2025, N. 106
E’ stata pubblicata la Legge 18 luglio 2025, n. 106, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, in vigore dal 9 agosto 2025.
In attesa di una illustrazione organica della materia, ANCE segnala, in particolare, gli articoli 1 e 2, di cui il livello nazionale dell’Associazione ha provveduto a sintetizzare il contenuto, che, di seguito, riportiamo.
Articolo 1 – Conservazione del posto di lavoro
I lavoratori dipendenti di datori di lavoro (pubblici o privati) affetti da malattie oncologiche, da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.
La certificazione delle malattie di cui sopra deve essere rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
Durante il periodo di congedo, il lavoratore dipendente:
- conserva il posto di lavoro;
- non ha diritto alla retribuzione;
- non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.
Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né è utile ai fini previdenziali.
Il lavoratore dipendente può, comunque, procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.
Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
Decorso il periodo di congedo in commento, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della legge n. 81/2017.
Articolo 2 – Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche
I dipendenti di datori di lavoro (pubblici o privati) affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti.
Il medesimo diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro (pubblici o privati) con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Per le ore di permesso aggiuntive, si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
Nel settore privato, l’indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.
Le disposizioni dell’articolo 2 in esame si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Sull’intera materia vale, però, per l’importanza e la delicatezza della stessa, la riserva di diramare, una volta note le prime posizioni interpretative ministeriali o degli Enti preposti, chiarimenti sull’applicazione della novella normativa.
Allegato: Congedi parentali – Legge
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